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Giurisprudenza

Riporto e rimborso dell’eccedenza: il diritto di scelta non può essere limitato da criteri non esplicitati dalla normativa

4 Marzo 2019

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33509 – Pres. Petitti, Rel. Guida

Di cosa si parla in questo articolo

Non è conforme al dettato normativo di cui all’art. 4 del d.P.R. 42/1988, in materia di diritto di scelta tra riporto e rimborso dell’eccedenza in ambito di imposte sui redditi, domandare al contribuente di evidenziare il credito in dichiarazione anche l’anno successivo rispetto a quello in cui sorge.

La Cassazione sottolinea infatti che il sistema prevede tre metodi di rimborso del credito d’imposta:

  1. richiesta di rimborso in dichiarazione, nell’anno in cui il credito sorge (art. 4, comma 1 della normativa citata);
  2. nell’anno successivo a quello in cui il credito sorge, il contribuente può compensare l’eccedenza (riportata) con le imposte da versare (art. 4, comma 2);
  3. se l’eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, il contribuente può chiederne il rimborso.

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria contestava il diritto al rimborso perché, in una ipotesi simile all’ultima delineata, il contribuente non aveva evidenziato il credito anche nella dichiarazione relativa al periodo successivo, adempimento formale tuttavia non richiesto dalla norma e pertanto non esigibile nei suoi confronti.

Nella stessa sentenza la Cassazione statuisce l’inapplicabilità all’ILOR dell’art. 2, comma 58, della l. 350/2003, secondo cui: «l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti», perché norma comportante esenzione o agevolazione tributaria e pertanto insuscettibile di interpretazione analogica, e dichiara manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità proposta dal contribuente.

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