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Giurisprudenza

Rimesse bancarie e ammissibilità della revocatoria incidentale

12 Gennaio 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in Diritto commerciale, Università di Trento; Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 22667 – Pres. Cristiano, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Il giudizio ha avuto ad oggetto il ricorso proposto da un istituto bancario avverso il decreto con cui il Tribunale di Milano, rigettando l’opposizione proposta ex artt. 98-99 l. fall., ha confermato l’ammissione del credito solo al chirografo, accogliendo la revoca – eccepita dal curatore fallimentare – della garanzia ipotecaria ai sensi degli artt. 64 l. fall., 66 l. fall. e 2901 c.c. In particolare, tale rigetto è stato motivato sul rilievo per cui il credito insinuato sarebbe stato frutto di un negozio indiretto, avente quale scopo ulteriore “la trasformazione del credito chirografario preesistente in credito privilegiato, senza sostanziale messa a disposizione delle somme in favore del mutuatario”: il credito sarebbe infatti derivato da un finanziamento garantito artificiosamente concesso ed utilizzato per estinguere una precedente esposizione non garantita presso il medesimo istituto di credito.

Nello specifico, il creditore ricorrente ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove (i) ha ammesso che la revocatoria ordinaria potesse essere fatta valere dal curatore in via d’eccezione e (ii) ha ritenuto autonomamente revocabile la garanzia ipotecaria.

Sul primo motivo, la Suprema Corte ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato e risalente orientamento in tema di ammissibilità della cd. revocatoria incidentale, secondo cui “nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l’azione revocatoria, dato che la legge consente al giudice delegato l’indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest’ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell’art. 98 l.f., essendo sufficiente che si limiti a richiedere il rigetto della opposizione allo stato passivo” (v. ex plurimis Cass. n. 1002/1965; Cass. n. 11029/2002; Cass. n. 1533/2013; Cass. n. 4752/2015; Cass. n. 7740/2020). Da queste circostanze, la Suprema Corte ha altresì ricavato l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la censura del ritenuto vizio di ultra petitio, “ben potendo il tribunale escludere l’ammissione in via privilegiata anche in assenza di apposita domanda giudiziale del curatore ex art. 66 l.f. e 2901 c.c., limitandosi ad accogliere, come nella specie, la relativa eccezione, posto che inoltre eccepire l’inefficacia del titolo su cui si fonda il credito o della garanzia, già per tenore letterale dell’art. 95 co. 1. L.f., significa in modo inequivoco l’ammissibilità, anche in via di eccezione, della revoca avente ad oggetto unicamente la seconda”.

Nel merito, la Suprema Corte ha infine colto l’occasione per ribadire il principio, affermato ai sensi dell’art. 67, co. 1, n. 2 e co. 2, l.f., ma “con una latitudine estensibile anche ai requisiti dell’art. 2901 c.c.”, per cui “la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione, può essere oggetto di revocatoria, posto che la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto”. In queste ipotesi, ha precisato la Corte, “la revoca dell’ipoteca non comporta anche l’esclusione dell’ammissione al passivo del credito oggetto di garanzia”, con la conseguenza che il credito potrà sì essere ammesso al passivo, ma unicamente al chirografo.

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