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IVA

Rimborso credito IVA a soggetti non residenti: chiarimenti AE

10 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 248 del 9 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso di credito IVA di cui all’articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA).

In base al combinato disposto degli articoli 38-bis2 e 38-ter del decreto IVA, i soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano (rectius, operazioni soggette a reverse-charge), delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del decreto IVA e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74- septies del decreto IVA;
  • inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;
  • detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli articoli 19, 19- bis1 e 19-bis 2 del decreto IVA (condizioni di detraibilità);
  • reciprocità di trattamento (rectius, riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta) degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.

In particolare, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso come individuate dall’articolo 38-bis2 del decreto IVA (in particolare, per quanto qui di rilievo, effettuazione di operazioni attive per cui si è debitori dell’imposta).

È necessario, tuttavia, che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”:

  • siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’IVA relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
  • non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale».

Ne deriva che, la presenza di un rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell’articolo 17 del decreto IVA – secondo le indicazioni rese dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con la circolare n. 40/2021 del 14 dicembre 2021, ove è stato chiarito che, «Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali» – non è di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso ex articolo 38-ter del decreto IVA.

Ciò che ne inibisce l’utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali – equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto – siano intestate alla partita IVA italiana della società.

L’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l’imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale ex articolo 38-bis del decreto IVA.

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