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Giurisprudenza

Rigetto dell’istanza di nomina dell’OCC e inammissibilità del ricorso in Cassazione

10 Gennaio 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale, Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 22665 – Pres. Cristiano, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Il giudizio de quo ha avuto ad oggetto il ricorso avverso il decreto con cui il Tribunale di Parma, rigettando l’impugnazione, ha confermato la decisione con cui il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile l’istanza di nomina dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 15, l. 27 gennaio 2012, n. 3 proposta dal ricorrente. In particolare, tale rigetto è stato motivato sul rilievo per cui l’istante era da qualificarsi come imprenditore commerciale individuale per aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti, ricavi superiori alle soglie per l’esenzione dal fallimento stabilite dall’art. 1, l. fall. A fronte di tali decisioni, L’istante ha lamentato l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici laddove hanno accertato la qualità di imprenditore commerciale sulla base dei soli ricavi ex art. 1, comma 2, lett. b), l. fall., senza valutare la ricorrenza dei presupposti per la qualifica dello stesso come imprenditore agricolo.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come il presupposto del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. è che i provvedimenti impugnati siano «sentenze». Al riguardo, la Corte ha preliminarmente ribadito che tale previsione è stata “oggetto di una lettura estensiva, la quale si riassume in ciò, che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività (c.d. sentenze in senso sostanziale)”. La Corte ha ulteriormente precisato i caratteri dei due requisiti richiesti al fine dell’ammissibilità del ricorso straordinario, chiarendo che la «decisorietà» attiene all’attitudine a incidere “su diritti o status” e la «definitività» riguarda l’attitudine al giudicato, “quale situazione ex art. 2909 c.c. in cui l’accertamento giudiziale e l’attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione”.

I predetti caratteri, ad avviso della Suprema Corte, mancherebbero nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, giacché “ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell’accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.); il reclamo si propone al tribunale e, in base all’art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamata dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca”.

In forza di tali considerazioni, la Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui “il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1-bis, e 8, l. n. 3 del 2012, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non essendo precluso di presentare nuova istanza”.

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