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Flash News

Riforma TUF e Codice civile: pareri delle Commissioni parlamentari

19 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo
TUF

La Camera ha pubblicato i pareri delle commissioni parlamentari (di maggioranza e alternativi) sullo schema di decreto legislativo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del TUF, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile.

Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze, in particolare, hanno approvato con parere favorevole lo schema di decreto sulla riforma del TUF, ma con le seguenti osservazioni al Governo, da valutare in sede di Consiglio dei Ministri:

  • di abrogare integralmente la disciplina del c.d. interlocking, ex art. 36 D.L. 201/2011
  • di semplificare e abbreviare l’iter di quotazione per le società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in un ordinamento UE
  • con riferimento alla disciplina delle società di partenariato, di prevedere:
    • il ricorso a un modello societario diverso da quello di società in accomandita per azioni, quale, ad esempio, quello di società in accomandita semplice, e a una disciplina societaria più flessibile, in particolare nel caso di società di partenariato sotto soglia
    • modifiche volte a chiarire l’assetto delle prerogative di gestione in caso di gestione interna e di gestione esterna
  • di intervenire sugli artt. 127-quinquies e 127-sexies del TUF, per prevedere la sterilizzazione dei diritti di voto plurimo e maggiorato nelle deliberazioni aventi ad oggetto:
    • operazioni di fusione che comportino l’esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano
    • il trasferimento della sede sociale all’estero
    • l’azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell’articolo 2393 del codice civile
    • l’acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell’articolo 112- bis, introdotto dallo schema di decreto
    • le operazioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell’art. 133, c. 1
    • il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell’art. 133, c. 2
  • con riferimento alla procedura di acquisto totalitario delle azioni di cui al citato art. 112-bis del TUF, anche alternativamente, di:
    • allineare alla disciplina dell’OPA obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 2, il riferimento alla media dei prezzi
    • prevedere che la relazione illustrativa dell’operazione sia preventivamente notificata a Consob, al fine di consentirle di indicare eventuali modifiche e integrazioni, secondo procedure e tempistiche certe
    •  introdurre un quorum deliberativo ulteriormente rafforzato per l’assemblea straordinaria di cui al comma 5 dell’art. 112-bis
    • introdurre regole volte a favorire la stabilità degli effetti, prevedendo che non possono essere pronunciate invalidità una volta effettuate tutte le formalità pubblicitarie e che la delibera di acquisto totalitario abbia esecuzione solo decorso un certo lasso di tempo dall’iscrizione nel registro delle imprese
  • di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’assemblea di cui all’art. 125-bis.1, introdotto dallo schema di decreto, prevedendo:
    • una riduzione della soglia richiesta dal comma 4 cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea, non necessariamente parametrandola al possesso di una percentuale del capitale sociale in assemblea
    •  una riduzione della soglia richiesta dal comma 5 per chiedere che l’assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione
    •  una modifica al comma 3 che chiarisca che lo statuto possa prevedere anche che l’assemblea si tenga in modalità tradizionale
    • di escludere i clienti professionali su richiesta dal novero di quelli nei cui confronti possono operare in Italia, in libera prestazione
      di servizi, le imprese e le banche di Paesi terzi
  • di prevedere, all’art.57-ter, introdotto dallo schema di decreto di riforma del TUF, dedicato alla crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto, un flusso informativo dal tribunale a Banca d’Italia, affinché siano tempestivamente comunicati all’Autorità i provvedimenti adottati
  • di modificare l’art. 148.3, introdotto dallo schema di decreto di riforma del TUF, affinché, nell’attribuire al consiglio di amministrazione la competenza a nominare i membri del comitato per il controllo sulla gestione, faccia salva la possibilità di una diversa previsione statutaria
  • di prevedere che, ai sensi del nuovo art. 2396-bis C.c., in tema di divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali, sia l’organo amministrativo a concedere la specifica autorizzazione di cui al primo comma
  • di introdurre ulteriori presidi a tutela delle minoranze nel caso di downlisting, anche assumendo come riferimento quanto previsto dagli altri ordinamenti dell’UE
  • di estendere il termine di 30 giorni previsto dal nuovo comma 4 dell’art. 148 del TUF, per dichiarare la decadenza dei componenti dell’organo di controllo da parte dell’organo competente a nominarli
  • di chiarire e differenziare, all’art. 147-sexies, c. 3, eventualmente con un espresso riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, la posizione e il ruolo del comitato preposto al controllo dei rischi e dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nel compito di assicurare la rappresentazione unitaria dei rischi
  • di gradualmente prevedere, anche per le società diverse dagli emittenti quotati, l’eliminazione degli obblighi di informazione tramite pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani
  • di modificare alcuni aspetti della disciplina dell’OPA, al fine di garantire maggiori presidi di tutela delle minoranze, soprattutto nel caso di OPA da delisting, e di evitare la possibilità di un eccessivo rafforzamento del controllo senza obbligo di lanciare l’OPA
  • di prevedere il diritto di recesso per i soci che non concorrono, successivamente all’ammissione delle azioni alla negoziazione, alla modifica dello statuto ai sensi degli artt. 154.3, 154.4, 154.5, introdotti dal presente schema di decreto di riforma del TUF, ove il medesimo sia previsto dallo statuto
  • di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’assemblea di cui all’art. 154.3, c. 3, prevedendo una riduzione della soglia partecipativa massima che lo statuto può prevedere per la presentazione da parte dei soci di candidature per la nomina del consiglio di amministrazione, modulando eventualmente la soglia in base alla capitalizzazione di borsa
  • vista la numerosità ed articolazione degli interventi previsti nello schema di decreto di riforma del TUF di prevedere un periodo transitorio o termini di entrata in vigore differenziati, al fine di assicurare alle società un tempo congruo per adeguarsi a quanto previsto dalle nuove disposizioni, eventualmente modulati in ragione delle specificità dei nuovi obblighi e delle modifiche previste
  • vista la numerosità ed articolazione delle deleghe regolamentari previste nel decreto, di estendere i termini di alcune delle
    deleghe regolamentari conferite alle Autorità
  • di intervenire sulla disciplina applicabile alle società e alle PMI con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), tenuto conto del principio di proporzionalità, estendendo ove opportuno l’applicazione di disposizioni applicabili alle società quotate
  • di prevedere una disciplina in tema di validità e impugnazione delle deliberazioni degli organi di controllo delle società (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza) e di uniformare la disciplina della impugnazione da parte dei soci delle delibere di approvazione del bilancio, prevedendo nuove disposizioni o modificando l’art. 2409-terdecies.1 C.c.
  • di chiarire che la rinuncia all’azione sociale di responsabilità è un atto complesso a formazione progressiva, imputabile alla società, che il consiglio di sorveglianza delibera salvo opposizione dell’assemblea dei soci, e di procedimentalizzare l’iter che consente l’eventuale attivazione dell’assemblea dei soci
  • di modificare l’art. 147-ter del TUF per fissare con certezza il termine a decorrere dal quale la perdita dei requisiti di indipendenza dell’amministratore produce l’effetto di decadenza, dando anche ai controinteressati uno strumento chiaro, trasparente e procedimentalizzato per far emergere la criticità e sottoporla all’organo deliberante, in contraddittorio con l’amministratore interessato
  • di introdurre una nuova figura di soggetti di diritto privato denominati “società finanziarie regionali”, diretti a perseguire, in via indiretta e prevalente, le finalità pubbliche connesse alle funzioni facenti capo all’ente pubblico controllante e orientate al sostegno al tessuto economico locale, delineandone i requisiti di disciplina
  • di includere espressamente nel perimetro normativo del TUF i registri per la circolazione digitale basati su tecnologie di contabilità distribuita (DLT) e i relativi responsabili del registro, come individuati dal Regolamento (UE) 2022/858 e dal D.L. 25/2023,
    assumendo altresì iniziative normative volte a favorire in Italia l’introduzione di uno spazio di sperimentazione normativa dedicato a progetti innovativi che coinvolgono le DLT
  • di specificare, all’art. 3-bis del TUF – introdotto dallo schema di decreto in esame e che prevede un regolamento che Consob e Banca d’Italia adottano “secondo le rispettive competenze” – se si faccia riferimento ad autonomi testi regolamentari o ad un unico atto adottato d’intesa tra le due autorità, e prevedere adeguate forme di comunicazione e garanzie di uniformità applicativa
  • di adattare l’art. 2382 C.c. alle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel quale non sono più contenuti il termine “fallito” e quello di “fallimento”.
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