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Riduzione dei tempi di pagamento della PA: circolare RGS

5 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

La Ragioneria dello Stato, con Circolare n. 15 del 5 aprile 2024, ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento della PA, concernenti, in particolare:

  • la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni
  • la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002
  • l’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa
  • l’audit interno
  • le funzioni di controllo dei Ministeri.

Nell’ambito delle revisioni al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvate con decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023, sono stati, fra l’altro, introdotte nuove milestone per l’attuazione della M1C1-Riforma n. 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.

In particolare, la milestone M1C1-72bis prevede una serie di interventi, da adottare entro il primo trimestre del 2024, volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Alcuni dei predetti interventi sulla riduzione dei tempi di pagamento della PA, che richiedevano l’adozione di una norma primaria, hanno trovato attuazione con l’art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19; altri interventi, prevalentemente rivolti a qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, sono quindi oggetto della circolare oggi pubblicata.

La circolare, in sintesi, raccomanda alle P.A. di valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente circa le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali (ovvero il D. lgs. n. 231/2002, all’art. 1, per la definizione di transazione commerciale, e art. 2, comma 1, lett. c) per la definizione di imprenditore commerciale).

In particolare, tra gli elementi più rilevanti ai fini di tale valutazione, la RGS ritiene siano da ricomprendere:

  • la presenza di un contratto, comunque denominato, il quale dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale.
  • la necessità che la controparte della pubblica amministrazione sia un’impresa, intesa nell’accezione più ampia che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

In via generale, per quanto concerne le ipotesi di esclusione, per espressa previsione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002, le disposizioni del medesimo decreto non trovano applicazione per:

  • debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
  • pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore.

La circolare chiarisce poi, in ordine alla possibilità di estendere i termini di pagamento previsti, che la scadenza dei suddetti termini è fissata in via ordinaria in 30 giorni, ad eccezione degli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo n. 333/2003 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), per cui l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata.

In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

La circolare fornisce poi indicazioni in merito all’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa, gli audit interni e le funzioni di controllo dei Ministeri.

Per il dettaglio, si rimanda al contenuto della Circolare allegata.

Di cosa si parla in questo articolo
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