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Rideterminazione del valore della partecipazione in una società: ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

20 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di rideterminazione del valore della partecipazione in una società.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia di definire se l’imposta sostitutiva pagata dal donante per effetto di procedure di rideterminazione del valore di partecipazioni societarie non negoziate possa essere scomputata dai donatari che intendono usufruire nuovamente di tale procedura.

Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato come il comma 6 dell’articolo 68 del TUIR, relativamente alle modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione, prevede che, ai fini della determinazione del costo fiscale, si continua ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario.

In sostanza, al fine di evitare salti di imposta, il legislatore ha stabilito che si deve tener conto del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso.

In caso di donazione, quindi, il cedente deve assumere lo stesso costo o valore di acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello rideterminato.

La norma, pur essendo finalizzata ad assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori, non ha tuttavia l’effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante.

Per tale motivo, l’Agenzia ha negato la possibilità per i donatari, in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta, di scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dai donanti.

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