WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/03


WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero e non contrarietà all’ordine pubblico

21 Aprile 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 02 febbraio 2022, n. 3255 – Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il “decisum” della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (In applicazione del principio appena enunciato, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all’ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall’autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo).

Massima Ufficiale

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/03


WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency


Profili di processo, di governance e contrattuali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 01/04