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Giurisprudenza

Revocatoria e scientia decoctionis nel finanziamento in pool

6 Ottobre 2026

Matteo Vitale, Cultore della materia in Diritto Privato e Professore a contratto di Diritto d’Autore presso l’Università degli Studi di Firenze

Cassazione Civile, Sez. I, 17 agosto 2026, n. 24669 – Pres. Terrusi, Rel. Zuliani

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 24669 del 17 agosto 2026 la Cassazione ha cassato con rinvio per vizi motivazionali nell’accertamento della scientia decoctionis una decisione in tema di revocatoria fallimentare per pagamenti effettuati durante il periodo sospetto da una S.p.A., successivamente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, a titolo di restituzione di un finanziamento in pool.

La pronuncia affronta alcune questioni di portata sistematica e importanza nomofilattica, delineando i requisiti della prova della scientia decoctionis e precisando i limiti del ragionamento presuntivo e il relativo obbligo motivazionale, soffermandosi sulla natura del contratto di finanziamento, sulla legittimazione passiva nell’ipotesi di revocatoria fallimentare e sulla portata degli effetti di un accordo transattivo sottoscritto dalla procedura con uno degli istituti di credito partecipanti al pool.

Seguendo un ordine logico di priorità la Corte ha evidenziato la rilevanza, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato passivo, dei canoni di ermeneutica contrattuale, precisando che “[I]l contratto di finanziamento bancario in pool […] può ben essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della ‘Banca Erogante’, in modo che questa rimanga l’unica interlocutrice diretta nei confronti della parte finanziata”. Il concreto assetto contrattuale determina, quindi, l’individuazione del soggetto passivo della domanda e, nel caso esaminato, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che denunciava la violazione degli artt. 67 e 70 l. fall. e 1188 c.c., in quanto l’individuazione del legittimato passivo dipende dall’interpretazione del contratto adottata dalla Corte territoriale, che ha imputato i pagamenti a titolo di restituzione del mutuo alla banca capofila. Tale interpretazione “avrebbe potuto essere eventualmente impugnata per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. oppure sotto il profilo della carenza motivazionale”. 

Quanto alla portata degli effetti dell’accordo transattivo intervenuto con uno dei finanziatori, la Corte “esclude, di per sé, che possa discorrersi di obbligazione solidale” tra la capofila e le altre banche, cosicché l’invocazione di un accordo intercorso tra la procedura e uno degli istituti di credito non può fondare sic et simpliciter una pretesa di rigetto della revocatoria laddove soggetto passivo sia la sola banca capofila. 

In punto di scientia decoctionis, la Corte ha precisato che deve essere dimostrata in capo alla capofila, in quanto unica legittimata passiva.  La Corte ha altresì evidenziato che l’onere probatorio richiede una concreta prova della conoscenza dell’insolvenza e, pur ammettendo inferenze presuntive, ha censurato l’utilizzo, da parte della Corte territoriale, di propri precedenti allo scopo “di giustificare un determinato esito dell’accertamento di un fatto rilevante per la decisione della lite”. In particolare, secondo il giudice di legittimità tale operazione permetterebbe, in contrasto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., di “considerare provato un fatto semplicemente perché un diverso processo ha avuto un determinato esito”. 

Ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, poi, non è di per sé sufficiente la conoscenza dell’insolvenza da parte di una banca diversa dalla capofila; la Corte non esclude, tuttavia, “che il fatto noto della conoscenza dell’insolvenza da parte di altre banche del pool possa essere utilizzato per risalire in via presuntiva al fatto ignorato della medesima conoscenza anche in capo alla banca capofila”, ammettendo il ragionamento inferenziale purché specificamente motivato e sempre che non si riduca a una “praesumptio de praesumpto”.  

Esclusa, nel caso esaminato, l’automatica riconducibilità della disciplina dell’obbligazione solidale alla pretesa restitutoria, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure fondate sull’art. 1304 c.c., cassando con rinvio per vizi motivazionali nell’accertamento della conoscenza dell’insolvenza con assorbimento delle censure relative alla omessa considerazione della riduzione della domanda conseguente all’accordo transattivo.

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