WEBINAR / 25 Ottobre
La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA


Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/10


WEBINAR / 25 Ottobre
Gli incidenti ICT nel contesto DORA
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Responsabilità solidale dei sindaci e nesso di causalità

14 Gennaio 2021

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28357 – Pres. De Chiara, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

La Corte di Cassazione ribadisce, in primo luogo, che per configurare la responsabilità solidale dei sindaci ex art. 2407, c.c. può talora essere sufficiente una mera inosservanza del dovere di sorveglianza, ad esempio ogniqualvolta i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito a fronte di atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass. 13517/2014, 23233/2013). In tali ipotesi, infatti, il comportamento inerte dei sindaci può di per sé implicare l’inadeguatezza della vigilanza sulla condotta degli amministratori (Cass. 18770/2019).

Tuttavia, la responsabilità ex art. 2407, c.c. per fatto proprio omissivo, al pari di ogni ipotesi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede in ogni caso la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. Il sindaco, pertanto, non risponde in automatico a fronte di un’accertata responsabilità degli amministratori. Al contrario, risulta sempre imprescindibile la prova di una violazione degli obblighi di controllo nonché del nesso causale tra tale condotta e l’evento dannoso derivante dalla condotta degli amministratori. In particolare, l’omessa vigilanza può ritenersi causa del danno soltanto ove risulti altresì provato, sulla base di un ragionamento controfattuale ipotetico, che tale danno sarebbe stato evitato o quantomeno limitato dalla doverosa attivazione da parte del sindaco dei propri poteri di vigilanza, secondo la diligenza richiesta dalla legge.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 7 novembre
Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari


Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto regolamentare UE e di revisione SFDR

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 17/10


WEBINAR / 25 Ottobre
La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA


Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/10

Iscriviti alla nostra Newsletter