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IVA

Responsabilità solidale degli amministratori per i debiti arretrati IVA

1 Ottobre 2025

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IX Sezione, 30 aprile 2025, C-278/24

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza dello scorso 30 aprile 2025, la IX Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto unionale del regime polacco di responsabilità solidale degli amministratori per i debiti IVA delle società insolventi.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto degli artt. 107, 108 e 116 del codice tributario polacco, che prevedono che gli amministratori (anche cessati) rispondano con tutto il proprio patrimonio dei debiti tributari delle società amministrate, laddove l’esecuzione forzata sul patrimonio di quest’ultime si sia rivelato infruttuoso.

Nel caso di specie, il rinvio originava da una controversia insorta tra un ex presidente del consiglio di amministrazione di una società polacca e l’Amministrazione finanziaria locale.

A fronte dell’insolvenza della predetta società, veniva avviato nei confronti del primo un procedimento volto a far accertare la sua solidarietà per i debiti arretrati IVA.

Conclusosi il procedimento con il riconoscimento della sua responsabilità, egli si opponeva a tale esito in sede amministrativa, senza tuttavia ottenere esito favorevole; per questo motivo, decideva allora di rivolgersi al Tribunale amministrativo del luogo, domandando l’annullamento della decisione.

In particolare, ad essere censurato era il meccanismo in base al quale, al fine di vedersi esonerato da tale regime di solidarietà, l’amministratore fosse tenuto a presentare un’istanza di fallimento della società; istanza che, ai sensi della legge fallimentare polacca, poteva essere fruttuosamente proposta solamente laddove la società risultasse insolvente nei confronti di almeno due creditori.

Ad avviso del ricorrente, dunque, la norma sarebbe stata contraria ai principi di proporzionalità, di certezza del diritto, di parità di trattamento e al diritto di proprietà, in quanto avrebbe generato un sistema di “responsabilitàoggettiva nei confronti dell’amministratore di una società che – come avvenuto nel caso di specie – avesse invece avuto un solo creditore, ed in specie l’Erario.

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha affermato come la normativa polacca non violi in alcun modo i principi evocati dal giudice del rinvio, né tantomeno quello di proporzionalità, dal momento che, ai fini dell’esonero da tale forma di responsabilità, è sufficiente che l’amministratore provi di aver avviato il procedimento, senza che a tal fine rilevi l’esito del medesimo, o quantomeno che “il mancato deposito dell’istanza di fallimento non è dovuto a sua colpa”.

In questo modo, il regime garantisce una presunzione relativa, come tale confutabile e non eccessiva, e dunque pienamente rispettosa del principio di proporzionalità.

Né, parimenti, devono ritenersi violati il principio di certezza del diritto o il diritto di proprietà, dal momento che le condizioni di responsabilità degli amministratori per i debiti IVA, e di esonero, sono chiare e prevedibili, relative al solo ammontare dei debiti fiscali non recuperati dalla società, e comunque rispondenti ad un interesse di carattere generale quale quello all’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.

Quanto, infine, alla parità di trattamento, la Corte ha anzi sottolineato come la previsione di un’esenzione automatica per gli amministratori di società con un unico creditore – soprattutto se il Fisco – genererebbe per gli amministratori un incentivo perverso a concentrare i debiti nei confronti di questo, onde sottrarsi alla responsabilità solidale.

Una soluzione di tale tenore si porrebbe dunque in evidente contrasto con l’art. 273 della Direttiva IVA e con l’art. 325 TFUE, che impongono agli Stati di adottare misure efficaci e dissuasive per assicurare la riscossione dell’IVA e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

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