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Responsabilità per danni da prodotti difettosi: novità dallo schema di decreto

18 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

In esame alla Camera per il prescritto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danni
da prodotti difettosi.

La direttiva abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio che, per quasi quarant’anni, ha costituito il quadro comune europeo della responsabilità oggettiva del produttore, recepito prima con D.P.R. 224/1988, quindi negli artt. da 114 a 127 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

Lo schema di decreto è volto a:

  • aggiornare l’ambito oggettivo della responsabilità oggettiva del produttore ai prodotti dell’era digitale (software, file per la fabbricazione digitale, servizi correlati)
  • estendere l’ambito soggettivo ai nuovi soggetti della catena di approvvigionamento (importatore, rappresentante autorizzato, fornitore di servizi di logistica, piattaforme online, chi apporta
    modifiche sostanziali)
  • alleviare l’onere probatorio del danneggiato, mediante un istituto di esibizione delle prove sotto il controllo del giudice e una serie di presunzioni relative
  • ampliare le tipologie di danno risarcibile (lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, comprensiva dei danni psicologici medicalmente accertabili, e distruzione o corruzione di dati non professionali)
  • rafforzare la tutela nel tempo, con un termine di decadenza di venticinque anni per lesioni personali a latenza lunga.

L’opzione di recepimento della Direttiva prescelta dal Governo consiste, con l’art. 1 dello schema di decreto, nella sostituzione integrale del titolo II della parte IV del Codice del consumo (con conservazione della numerazione degli artt. da 114 a 127) e l’inserimento dell’art. 126-bis sulla pubblicazione delle sentenze.

In sintesi:

  • l’art. 114 del Codice del consumo – Responsabilità dell’operatore economico, introduce il principio generale della responsabilità dell’operatore economico per i danni causati alle persone fisiche da prodotti difettosi, sostituendo il precedente riferimento al produttore e adeguando la disciplina alle nuove definizioni della direttiva
  • l’art. 115 – Definizioni, recepisce le nuove definizioni europee, delimitando il perimetro applicativo della disciplina e includendo il software, escludendo quello libero e open source sviluppato o fornito nell’ambito di attività non commerciali
  • l’art. 116 – Operatori economici responsabili, amplia i soggetti responsabili, comprendendo il fabbricante del prodotto, il fabbricante del componente difettoso, l’importatore, il rappresentante autorizzato e, in via sussidiaria, il fornitore di servizi di logistica; chi modifica sostanzialmente un prodotto fuori dal controllo del fabbricante originario, rimettendolo sul mercato o in servizio, viene considerato fabbricante; inoltre, sono previste forme di responsabilità sussidiaria del distributore e delle piattaforme online quando non sia identificabile l’operatore responsabile
  • l’art. 117 – Prodotto difettoso, chiarisce che è difettoso il prodotto che non offre la sicurezza legittimamente attesa dal consumatore o prescritta dalla normativa, considerando anche capacità di apprendimento successivo, interconnessione con altri prodotti, cibersicurezza e permanenza sotto il controllo del fabbricante; si introduce inoltre una presunzione di difettosità per prodotti appartenenti alla stessa serie produttiva di un altro prodotto già accertato come difettoso
  • l’art. 118 – Esclusione della responsabilità, individua tassativamente le cause di esonero, il cui onere probatorio grava sull’operatore economico, compreso il rischio di sviluppo derivante dall’impossibilità di individuare il difetto secondo le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili; alcune esimenti non operano quando il difetto dipenda da software, servizi correlati, aggiornamenti, mancati aggiornamenti di sicurezza o modifiche sostanziali, qualora il prodotto rimanga sotto il controllo del fabbricante
  • l’art. 119 – Esibizione degli elementi di prova, introduce un nuovo meccanismo di esibizione giudiziale delle prove, utilizzabile tanto dal danneggiato quanto dal convenuto, subordinatamente a requisiti di plausibilità o necessità; il giudice deve rispettare proporzionalità, tutela delle informazioni riservate e segreti commerciali, potendo richiedere che prove particolarmente complesse siano presentate in forma accessibile e comprensibile
  • l’art. 120 – Onere della prova e presunzioni, chiarisce che il danneggiato deve provare difetto, danno e nesso causale, mentre l’operatore economico deve dimostrare i fatti esimenti; vengono tuttavia introdotte specifiche presunzioni relative di difettosità e causalità; le presunzioni operano, tra l’altro, in caso di mancata esibizione delle prove, inosservanza dei requisiti obbligatori di sicurezza oppure eccessiva difficoltà probatoria dovuta alla complessità tecnica o scientifica
  • l’art. 121 – Pluralità di responsabili, conferma la responsabilità solidale degli operatori responsabili dello stesso danno e disciplina il regresso interno, introducendo inoltre una specifica possibilità di rinuncia contrattuale alla rivalsa nei rapporti riguardanti componenti software prodotti da micro o piccole imprese
  • l’art. 122 – Colpa del danneggiato e fatto del terzo, conferma l’applicazione dell’art. 1227 C.c. sul concorso di colpa del danneggiato e stabilisce che il concorso del fatto di un terzo non riduce né esclude la responsabilità dell’operatore economico, fatto salvo il diritto di rivalsa
  • l’art. 123 – Danno risarcibile, chiarisce che sono risarcibili la morte o le lesioni psicofisiche, il danneggiamento o la distruzione di beni e la distruzione o corruzione di dati non utilizzati professionalmente, compresi i costi necessari al loro recupero o ripristino; viene eliminata la precedente franchigia di 500 euro, mentre il danno non patrimoniale continua a essere disciplinato secondo i criteri generali dell’art. 2059 C.c.
  • l’art. 124 – Clausole di esonero, prevede la nullità di qualsiasi patto volto a escludere o limitare la responsabilità dell’operatore economico nei confronti del danneggiato, restando invece impregiudicati gli accordi relativi alla rinuncia al regresso
  • l’art. 125 – Prescrizione, conferma il termine di prescrizione triennale, decorrente dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere, conoscenza del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore responsabile
  • l’art. 126 – Decadenza, conferma il termine ordinario di decadenza decennale, introducendo però un termine di venticinque anni per le lesioni personali caratterizzate da un periodo di latenza; l’avvio del procedimento comprende anche la domanda di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e l’avvio di procedure ADR, mentre il riconoscimento del diritto da parte del responsabile impedisce la decadenza
  • l’art. 126-bis – Pubblicazione delle sentenze, introduce specifiche disposizioni sulla pubblicazione delle decisioni in materia di danni da prodotti difettosi, nel rispetto della disciplina vigente sulla protezione dei dati personali e sull’accessibilità elettronica dei provvedimenti
  • l’art. 127 – Responsabilità secondo altre disposizioni, fa salvi i diritti riconosciuti al danneggiato da altri regimi di responsabilità, compresi quelli speciali già vigenti, nonché la disciplina sui danni derivanti da incidenti nucleari e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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