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Flash News

Responsabilità per danni causati dall’intelligenza artificiale

Spunti critici sulle proposte di normazione europea

29 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Eleonora Rajneri, Professore Associato di Diritto Civile, Università del Piemonte Orientale, dal titolo: ” The projects of European regulation on liability for damage caused by artificial intelligence. Striking a balance between the interests of consumers, multinationals and SMEs” in materia di responsabilità per i danni causati dall’intelligenza artificiale.

Parlamento europeo e Commissione hanno iniziato da diversi anni a sollecitare l’adozione di una serie di provvedimenti volti a disciplinare in modo omogeneo le modalità di attribuzione della responsabilità per i danni causati dall’intelligenza artificiale.

Lo scopo degli organi europei è quello di incentivare il mercato dell’intelligenza artificiale, favorendo gli investimenti pubblici e privati nel settore, comprese le start up e le piccole e medie imprese.

La problematica rievoca la disciplina prevista per la responsabilità per i danni cagionati dai prodotti difettosi, individuata dalla Direttiva n. 374/85/CEE che verrà modificata a breve.

Attualmente la Commissione UE non ha ancora preso l’iniziativa sulla possibilità di abbinare alla disciplina generale sulla responsabilità per i danni da prodotto difettoso, ad una disciplina particolare per i danni causati dall’intelligenza artificiale.

Sul punto, invece, il Parlamento UE, con risoluzione del 20 ottobre 2020 ha redatto una bozza di regolamento sulla responsabilità per i danni causati dall’I.A., raccomandandone l’adozione alla Commissione.

Il presente contributo presenta alcuni spunti critici relativi alla disciplina particolare proposta dal Parlamento UE ed esamina la possibilità di prevedere un meccanismo generale di attribuzione della responsabilità per i danni da prodotto difettoso.

L’Autrice è dell’opinione che è che un regime di responsabilità dotato di effettività (e quindi di efficacia dissuasiva) non solo possa regolare adeguatamente le attività degli attori del mercato, ma potrebbe anche ridurre gli obblighi di compliance che una regolazione ex ante ponga a discapito soprattutto delle PMI e delle start up che intendano inserirsi nel mercato dell’innovazione tecnologica.

Leggi il contributo completo al seguente link.

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