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Giurisprudenza

Responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di adeguatezza pur in presenza di un ordine vincolante

20 Aprile 2016

Davide Camasi, dottorando presso Leiden Law School

Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1376

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha affrontato, inter alia, la peculiare questione della responsabilità dell’intermediario finanziario in presenza di ordini vincolanti dei clienti riguardanti investimenti chiaramente forieri di rischi non adeguati ai parametri di gestione concordati. Il Supremo Collegio ha sottolineato come non risulti sufficiente una segnalazione generica di inadeguatezza dell’operazione seguita da una conferma scritta della sussistenza della voluntas del cliente per evitare la genesi della citata responsabilità in capo all’istituto di credito, chiamato ad un’attività di valutazione maggiore e, nel caso, ad esercitare la propria facoltà di recedere dall’incarico.

In particolare, a fronte di un contratto di investimento in bonds argentini stipulato dal cliente per una somma pari all’intero ammontare dei propri risparmi, la Cassazione accoglie alcuni dei motivi di ricorso proposti dal cliente medesimo, soccombente nel giudizio di merito, cassando la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia nella parte in cui non ritiene possibile ravvisare nella condotta dell’istituto di credito alcuna violazione degli obblighi incombenti sul medesimo. Il giudice di legittimità pone infatti in luce come sia necessario considerare che i plurimi obblighi, derivanti da disposizioni quali gli artt. 21 del d.lgs. 58/1998 e 28 e 29 del Regolamento CONSOB 11522/1998 in capo “ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. suitability rule)”. Di guisa, risulta necessario la sussistenza di un’informazione non generica, bensì focalizzata su numerosi elementi, comprendenti “la natura e le caratteristiche peculiari del titolo”, “la precisa individuazione del suo emittente”, “il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rischio/rendimento”, “eventuali situazioni di grey market, ovverosia di carenza di informazioni” e “l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente”. È configurabile, in aggiunta, la responsabilità in capo all’intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, anche vincolante, di un cliente non professionale riguardante un investimento particolarmente rischioso e inadeguato, data la necessità, in tale frangente, di optare per l’esercizio della facoltà di recedere dall’incarico per giusta causa ai sensi degli artt. 1722.1 n. 3 e 1727.1 c.c. e 24.1 lett. d) del d.lgs. 58/1998, applicabile ratione temporis al caso empirico in analisi.

A latere, è opportuno inoltre sottolineare come la Cassazione, non accogliendo distinti motivi di ricorso, abbia avuto modo di chiarire nella stessa pronuncia come l’art. 2504 bis c.c. presenti “natura innovativa e non interpretativa”, di conseguenza senza possibilità di applicazione del medesimo a fusioni anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004).

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