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Giurisprudenza

Responsabilità gestoria ex art. 2395 cod. civ. ed oneri di allegazione e prova in capo al terzo

22 Febbraio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Tribunale di Milano, 09 novembre 2015, n. 12547

Con la pronuncia di specie, il Tribunale di Milano ha fatto applicazione del principio di diritto, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità risarcitoria sancita dall’art.. 2395 c.c. ‒la quale ben può, astrattamente, venire in rilievo nell’ipotesi in cui la società si sia resa inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di un terzo contraente‒ non integra una fattispecie di responsabilità oggettiva, ma colposa, pertanto, essa impone al terzo, che intenda farla valere in giudizio, l’allegazione e la prova: (i) di una condotta dolosa o colposa degli amministratori stessi; (ii) del danno subìto; (iii) del nesso causale tra la predetta condotta ed il danno patito dal terzo contraente (di recente Cass. n. 17794/2015).

Muovendo dal predetto principio, il Tribunale ha escluso che, nel caso sottoposto al suo esame, il terzo avesse adempiuto ai sopra descritti oneri di allegazione e prova, in particolare a quello di dedurre una condotta (quantomeno) colposa degli amministratori convenuti. Ed infatti, secondo il Tribunale, in grado di determinare l’affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società, e pertanto la sua decisione di contrattare con essa, può considerarsi solo la predisposizione, da parte degli amministratori, di un bilancio non veritiero, vale a dire, di un bilancio in cui le circostanze in esso riportate siano state falsamente rappresentate oppure occultate. Nel caso di specie, invece, il terzo contraente si era limitato a formulare censure avverso alcune “valutazioni” contenute nel documento di bilancio (“rivalutazione di beni immobili”; “riserva da rivalutazione”; “imposte anticipate”), tra l’altro, come evidenziato dal Tribunale, valutazioni, queste, “corredate da puntuali elementi informativi”.


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