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Giurisprudenza

Responsabilità dell’amministratore bancario non esecutivo

8 Febbraio 2024

Nicolò Massaro

Cassazione Civile, Sez. II, 4 dicembre 2023, n. 33788 – Pres. Carrato, Rel. Trapuzzano

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 4 dicembre 2023, la Cassazione (Pres. Carrato, Rel. Trapuzzano) ha affrontato il tema della responsabilità degli amministratori non esecutivi delle società bancarie a fronte dell’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Consob ai sensi degli artt. 190 e 191, secondo comma, TUF, vecchio testo.

Al riguardo la Corte ha stabilito il principio secondo il quale ‘l’amministratore bancario non esecutivo è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, specie in presenza di segnali d’allarme’.

Nel caso di specie il ricorrente, componente del consiglio di amministrazione – e segnatamente amministratore non esecutivo – di una società bancaria, era stato destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob per la violazione degli artt. 8, 21, 94, secondo e settimo comma, TUF; più nello specifico, gli illeciti accertati riguardavano, tra gli altri, carenze informative sulla situazione di criticità della banca e carenze nelle procedure per la valutazione di adeguatezza delle operazioni.

In punto di responsabilità degli amministratori, gli ermellini affermano quindi che il dovere di agire informati degli amministratori bancari non esecutivi, previsto dagli artt. 2381, terzo e sesto comma, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati.

Al contrario, anche i primi, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Gli amministratori non esecutivi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso (come le circostanze che hanno determinato l’applicazione di sanzioni Consob); ne consegue che essi rispondono dell’omessa necessaria attivazione a tal fine.

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