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Giurisprudenza

Responsabilità della società conferitaria per i debiti aziendali non risultanti dalle scritture contabili

18 Dicembre 2019

Luca Serafino Lentini, Dottorando di ricerca in Diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Cassazione Civile, Sez. III, 5 luglio 2019, n. 18070 – Pres.Vivaldi, Rel.Rossetti

Il creditore di un’impresa individuale ottiene il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, procede al pignoramento degli arredi dell’azienda commerciale. Propone opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. la società cui, medio tempore, la suddetta azienda era stata conferita, lamentando l’esclusiva spettanza del debito in testa all’impresa conferente (peraltro cancellata dal registro delle imprese). Rigettata l’opposizione –  sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, posto che l’opponente “non poteva rivestire la qualifica di terzo” in ragione dell’avvenuta successione nel debito –, la società conferitaria ricorre in Cassazione lamentando la mancata prova, da parte del creditore esecutante, della risultanza del debito dalle scritture contabili (cfr. art. 2560, 2 comma c.c.).

La Cassazione rigetta il ricorso sulla base del tenore letterale del negozio di conferimento d’azienda, nel cui oggetto venivano compresi “i debiti aziendali risultanti dalla situazione patrimoniale o comunque riferibili ad una data anteriore a quella odierna”. Infatti la disgiuntiva “o” e l’avverbio “comunque”, per il proprio significato letterale, indicano la volontà di estendere la successione nel debito oltre i limiti della disciplina legale. Pertanto, ferma, di regola, l’applicazione della disciplina della circolazione all’azienda al conferimento della stessa in società – e, per quel che qui interessa, la limitazione di responsabilità del cessionario ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2560, 2 comma –, nel caso di specie il conferimento ha riguardato tutti i debiti riferibili ad una data anteriore al trasferimento, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture contabili. Con conseguente subentro della società ricorrente nel lato passivo del rapporto obbligatorio.

 


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