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Responsabilità civile e penale per l’uso dell’IA: in GU il decreto attuativo

16 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 160 del 9 settembre 2026 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni dell’AI Act (Regolamento 2024/1689/UE) relativamente a regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Il Decreto Legislativo in oggetto introduce, quindi, la prima regolamentazione organica dell’utilizzo dei sistemi di IA nell’ambito delle attività di polizia, ispirata ai principi della supervisione e della responsabilità umana.

Le determinazioni, infatti, rimangono affidate all’operatore e non è consentita l’adozione di decisioni suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli fondate esclusivamente sull’elaborazione automatizzata.

Le modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale

L’art. 12 del Decreto inserisce nel Codice penale l’art. 437 bis intitolato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi“, volto a sanzionare la mancata predisposizione delle necessarie misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, nonché la loro manomissione illecita, prevedendo una sanzione graduata in relazione al bene giuridico posto in pericolo. L’articolo prevede, inoltre, una riduzione di pena in caso di colpa grave dell’agente.

L’art. 13 del nuovo Decreto Legislativo introduce, invece, delle modifiche al Codice di procedura penale inserendo l’art. 359 ter rubricato “Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale“, in base al quale, per l’identificazione di una persona nei confronti della quale vi sono indizi della commissione di uno dei delitti di cui all’allegato II all’AI Act, può essere autorizzato l’impiego di sistemi di IA l’identificazione biometrica remota in tempo reale. Lo stesso vale anche per la ricerca di un latitante ricercato per i medesimi delitti, nonché per le vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

La nuova disciplina in materia di responsabilità civile per i danni cagionati dall’uso dell’AI

Con il Decreto Legislativo in oggetto viene rafforzata la tutela civilistica del soggetto danneggiato con la possibilità di accedere alla documentazione tecnica del sistema (art. 17).

Nell’ipotesi in cui il danno derivi dalla violazione degli obblighi di cui all’AI Act il Decreto introduce una presunzione circa la sussistenza del nesso causale tra la violazione e il danno (art. 18).

L’art. 20 del Decreto in oggetto, inoltre, riconosce la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa per il risarcimento del danno cagionato previa indicazione da parte del danneggiante dell’esistenza di un contratto assicurativo e dei suoi estremi.

Il Decreto prevede, infine, un foro alternativo situato in prossimità della residenza o del danneggiato se persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 16).

Sull’uso dei dati biometrici

Gli artt. da 7 a 10 del Decreto si occupano dell’uso dei dati biometrici da parte delle forze di polizia.

In particolare, per quanto concerne l’identificazione biometrica in tempo reale, ne è consentito l’utilizzo esclusivamente in circostanze straordinarie, per un arco temporale circoscritto e previo provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria.

In aggiunta, non è consentita la creazione di archivi di dati biometrici attraverso la raccolta indiscriminata e non mirata di informazioni reperite sul web.

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