La Corte di Cassazione con le sentenze “gemelle” del 2 dicembre 2025 n. 142 e 143 (Pres. Giordano Rel. Di Geronimo) si è pronunciata in merito all’obbligatorietà dell’azione penale per responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.
In tale occasione ha espresso il seguente principio di diritto “il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità.”
Nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva applicato la misura interdittiva di esercizio dell’attività imprenditoriale e assunzione di uffici direttivi in imprese e persone giuridiche a due degli amministratori di differenti società, sulla base della gravità indiziaria di partecipazione ad associazione a delinquere per la commissione di differenti reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture.
La società, afferma la Corte, era stata creata per il solo raggiungimento delle citate finalità illecite.
Nel caso di specie, il PM, tuttavia, non aveva provveduto nei confronti delle società coinvolte, iscrivendo nel registro degli indagati – per responsabilità 231 – le società di cui gli indagati erano formalmente amministratori, anche se riconducibili a terzi soggetti quali effettivi dominus delle stesse.
In tale occasione, la Corte precisa che se il rischio di reiterazione del reato posto a fondamento dell’applicazione della misura cautelare risulta essere conseguenza dell’attività della società, la misura idonea e proporzionata è una di natura interdittiva nei confronti dell’ente e non nel fittizio amministratore il quale potrebbe essere facilmente sostituito.
La scelta, quindi, della pubblica accusa di indagare nei confronti dell’ente non ha natura discrezionale, dovendosi individuare la misura cautelare maggiormente idonea al caso di specie, eventualmente valutandone l’applicazione anche alla società stessa.

