E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2026/544 che integra il Regolamento (UE) 2023/2631 (Regolamento green bond, EuGB) in merito alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure dei verificatori esterni nell’ambito delle obbligazioni verdi.
In aggiunta, il nuovo Regolamento precisa:
- la funzione di controllo della conformità dei verificatori esterni
- le politiche e le procedure interne
- le metodologie di valutazione e le informazioni utilizzate per le verifiche
- le informazioni, la forma e il contenuto delle domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi.
Si ricorda come il Regolamento green bond si occupi delle obbligazioni verdi europee e dell’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e per quelle legate alla sostenibilità.
In tale contesto si evidenzia come i verificatori esterni dovrebbero considerare le loro disposizioni interne, la solidità dei sistemi di informazione, la sufficienza delle risorse umane, tecniche e materiali, al fine di garantire l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure.
E’ opportuno che questi sviluppino un quadro di valutazione nell’ambito delle loro procedure, che racchiuda i criteri minimi da applicare per valutare la qualità delle informazioni e l’affidabilità delle fonti utilizzate nelle attività di valutazione.
A tal fine, eventuali carenze dei sistemi, delle risorse e delle procedure e la valutazione della loro adeguatezza ed efficacia dovrebbero essere registrate, corrette e segnalate e i membri dell’organo di gestione del verificatore esterno dovrebbero supervisionare le azioni correttive.
I verificatori esterni dovrebbero disporre di politiche in materia di funzione di controllo della conformità approvate dal C.d.A. e tale funzione dovrebbe essere presente nelle strutture organizzative, al fine di consentire alla funzione stessa di poter adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente.
Tramite il citato Regolamento, quindi, vengono definiti criteri per valutare se:
- i verificatori esterni impieghino sistemi, risorse e procedure idonei, adeguati ed efficaci per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del Regolamento sulle obbligazioni verdi
- i verificatori esterni monitorino e valutino l’adeguatezza e l’efficacia dei loro sistemi, delle loro risorse e delle loro procedure
- la funzione di controllo della conformità disponga dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente
- la citata funzione di controllo disponga delle risorse e delle competenze necessarie
- la stessa disponga dell’accesso a tutte le informazioni pertinenti
- le procedure amministrative e contabili siano affidabili
- i meccanismi di controllo interno siano affidabili
- le disposizioni di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni siano efficaci
- le informazioni utilizzate dai verificatori esterni per le loro revisioni siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili
E’, inoltre, precisato il formato da rispettare per la domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo.
Si precisa, come sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento sulle obbligazioni verdi, definendo, in particolare, i moduli standard, modelli e procedure per la notifica di modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione in qualità di verificatore esterno.

