ESMA, con alcune Q&A recentemente pubblicate, ha chiarito alcune questioni correlate all’applicazione del regime transitorio per i piccoli fornitori di rating ESG, di cui al Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento 2024/3005/UE).
Più nel dettaglio, queste le questioni poste:
- Q&A 2737/2025: se un piccolo fornitore di rating ESG che faccia parte di un gruppo di medie o grandi dimensioni sia o meno idoneo al regime temporaneo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2024/3005, quando opera in modo indipendente dalle risorse e dalla capacità consolidata del gruppo.
Per ESMA, la risposta è no, in quanto particolare attenzione deve essere prestata al Considerando 48, secondo cui ESMA dovrebbe garantire che siano evitati i rischi di elusione del Regolamento, “in particolare impedendo alle piccole imprese appartenenti a gruppi di medie o grandi dimensioni, secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva 2013/34/UE, di beneficiare del regime temporaneo“; il regime temporaneo è stato introdotto per agevolare l’ingresso sul mercato dei fornitori di rating ESG più piccoli, consentendo loro di beneficiare di requisiti più proporzionati per un periodo di tre anni
- Q&A 2738/2025: se la valutazione di ESMA per determinare se registrare un piccolo fornitore di rating ESG ai fini del regime temporaneo ai sensi dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (UE) 2024/3005 includa la valutazione della conformità dell’ente notificante ai requisiti dell’art. 15, par. 1, 5 e 7 degli artt. 23 e 24 e degli artt. da 32 a 37 del regolamento.
Per ESMA, la risposta è no, in quanto la valutazione dell’Autorità si limita a verificare se il notificante si qualifica come piccola impresa o piccolo gruppo in base al rispetto dei criteri quantitativi elencati nell’art. 3, par. 2 o nell’art. 3, par. 5 della Direttiva 2013/34/UE, in particolare il totale dello stato patrimoniale, il fatturato netto e il numero di dipendenti durante l’esercizio finanziario.
- Q&A 2739/2025: quali informazioni un piccolo fornitore di rating ESG dovrebbe presentare a ESMA per la sua valutazione, al fine di determinare se registrare un piccolo fornitore di rating ESG per l’applicazione del regime temporaneo ai sensi dell’art. 5, par. 2.
ESMA chiarisce che dovrà esaminare, come minimo, i bilanci annuali certificati e i dati relativi ai rapporti di lavoro dell’ente notificante; nel caso di un’entità giuridica di nuova costituzione, i dati previsionali possono essere utilizzati provvisoriamente per la valutazione di ESMA e ciò può includere bilanci di fondazione, proiezioni aziendali e stime “in buona fede”, corredate dall’approvazione del management.
- Q&A 2740/2025: se un fornitore di rating ESG, stabilito nell’UE e registrato secondo il regime temporaneo, cessa di soddisfare i criteri per essere classificato come piccola impresa, possa continuare a operare finché non riceve l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8.
ESMA chiarisce che se un piccolo fornitore di rating ESG cessa di soddisfare i criteri per il regime temporaneo, si applica l’art. 5, par. 3, del Regolamento, ovvero il fornitore di rating ESG diventa soggetto a tutte le disposizioni del Regolamento e deve presentare domanda di autorizzazione a ESMA ai sensi dell’art. 6, entro sei mesi; il fornitore di rating ESG rimane iscritto nel registro di cui all’art. 14 e può continuare a fornire servizi nell’UE fino a quando la sua domanda non sarà stata esaminata da ESMA e non sarà stata adottata una decisione di concessione dell’autorizzazione. In tal caso, il registro viene aggiornato per indicare che il fornitore di rating ESG ha ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 e non è più registrato ai sensi del regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG.
Se non presenta domanda di autorizzazione entro il periodo di sei mesi o se l’ESMA decide di rifiutare l’autorizzazione, il fornitore di rating ESG deve cessare immediatamente tutte le attività e verrà rimosso dal registro dei fornitori di rating ESG.


