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Giurisprudenza

Regime di adeguatezza: ultimi orientamenti della Cassazione

2 Agosto 2013

Cassazione Civile, Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18140

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 18140 del 26 luglio 2013 la Corte di Cassazione esamina le doglianze di alcuni investitori che lamentavano, tra l’altro, la violazione da parte della banca dei propri obblighi informativi ravvisabile nel fatto che la stessa non aveva dato in forma scritta le comunicazioni circa l’inadeguatezza delle operazioni di investimento di cui all’art. 29 del Regolamento Consob 11522/98.

Sul punto la Corte evidenzia come il legislatore non abbia disposto alcunché in ordine alla modalità di trasmissione delle dette notizie, dovendosi per ciò escludere che sia correttamente ipotizzabile in proposito un vincolo normativo nelle relative formalità di comunicazione.

Secondo la Cassazione, dal contenuto dal contenuto degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/98, si evince che il legislatore abbia inteso formalizzare un effettivo rapporto fra le iniziative dell’intermediario e le esigenze dell’investitore, quali correttamente interpretate sulla base dei dati informativi preventivamente trasmessi ed acquisiti, e solo laddove si fosse poi registrata una divergenza di posizioni fra le dette parti circa l’opportunità di dare corso ad una specifica operazione ritenuta dal primo inadeguata, l’obbligatoria esecuzione dell’ordine da parte dell’intermediario avrebbe dovuto essere preceduta da atto scritto o da registrazione su nastro magnetico.

Ed è proprio quest’ultima precisazione, prosegue la Cassazione, che lascia intendere come la detta specificazione non sia riconducibile al manifestato intento di prescrivere una forma predeterminata dell’atto (appunto quella scritta) ai fini della sua validità, ma che al contrario la detta forma sia prescritta al fine di garantire l’operatore dall’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere.

Se si trattasse infatti di previsione incidente sulla validità dell’atto, conclude la Corte, non avrebbe alcun senso la previsione di un obbligo di registrazione nel caso di ordini telefonici, mentre quest’ultima prescrizione trova all’evidenza fondamento, da una parte, nell’intento di favorire soluzioni meditate e non determinate dall’impulso di un momento e, dall’altra, nell’obiettivo di pervenire ad una più corretta semplificazione dell’onere probatorio sul punto.

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