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Giurisprudenza

Recesso ad nutum del socio di società con termine di durata molto lungo

9 Gennaio 2023

Sara Donini, Avvocato presso il Foro di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 5 settembre 2022, n. 26060 – Pres. Scaldaferri, Rel. Catallozzi

Di cosa si parla in questo articolo

La possibilità per il socio di recesso ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo.

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha inteso assicurare continuità al proprio orientamento secondo il quale “la possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo”; orientamento espresso in alcune recenti pronunce, fra cui Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 8962, in tema di s.r.l. e Cassazione Civile, Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4716, in relazione alla s.p.a. non quotata.

Più precisamente, la Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva ritenuto sussistente in capo al socio di una s.r.l. costituita con termine di durata molto lungo, fissato nell’anno 2050, il diritto di recesso ad nutum.

Ed infatti, secondo il giudice del gravame, alla società contratta a tempo indeterminato doveva equipararsi la società il cui statuto prevede un termine particolarmente lungo di durata, fattispecie che si risolverebbe, di fatto, nella omessa determinazione della durata della società e che presenterebbe pertanto la medesima esigenza di tutela del socio di minoranza, cui è ispirato l’art. 2473, comma 2, cod. civ. A tal fine, veniva richiamato l’orientamento espresso in Cassazione Civile, Sez. I, 22 aprile 2013, n. 9662, che giungeva a questa conclusione alla luce (i) del potenziamento ad opera della riforma del diritto societario del diritto di recesso del socio, in particolar modo nella s.r.l., (ii) del carattere elusivo di una interpretazione dell’art. 2473, comma 2, cod. civ. di segno opposto rispetto a quella proposta e, infine, (iii) del criterio proprio delle società di persone di conformazione delle società sul tempo di vita delle persone fisiche (cfr. art. 2285, comma 1, cod. civ.).

Nel caso in esame, la Corte di legittimità, richiamando l’orientamento espresso nei precedenti già citati, si è pronunciata in senso nettamente contrario, sulla base di una pluralità di ordini di ragioni.

In particolare, ad opinione dei giudici di legittimità, l’interpretazione letterale dell’art. 2473, comma 2, cod. civ., analogamente a quanto disposto dall’art. 2437, comma 2, c.c. per le s.p.a. non quotate, prevede chiaramente il diritto di recesso ad nutum, salvo preavviso, esclusivamente ove la società sia contratta a tempo indeterminato.

Si rende – così – necessario tutelare l’interesse di terzi e creditoria conoscere in anticipo, al momento in cui contrattano con la s.r.l. e per l’intera durata del loro rapporto con la stessa, il catalogo esatto delle ipotesi di recesso dei soci, in relazione alla potenziale distrazione di patrimonio netto dagli scopi dell’iniziativa e alla alterazione della generica garanzia del credito rappresentato dal patrimonio sociale”.

Inoltre, la contraria opzione ermeneutica, che, in analogia alla disciplina dettata per le sole società di persone, ancora il diritto di recesso ad nutum all’aspettativa di vita umana, potrebbe dar luogo nella s.r.l. – ove opera il principio di libera trasferibilità della quota – a “una causa di recesso originariamente inesistente”, nell’ipotesi di “subentro nella veste di socio di un soggetto avente un’aspettativa di vita sensibilmente diversa (e più breve)”.

Quanto, inoltre, alla valutazione della durata della società ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, deve – secondo la Suprema Corte – parimenti escludersi rilievo anche al riferimento alla durata del progetto imprenditoriale, in quanto opinabile e foriero di incertezze applicative.

La Cassazione conclude respingendo con fermezza la possibilità di “applicare analogicamente alla s.r.l. la disciplina del recesso prevista per le società di persone; a ciò, infatti, osta un elemento di radicale differenza fra le stesse, ossia l’inclusione, unicamente nelle società di persone, “del patrimonio dei singoli soci nella generica garanzia patrimoniale cui possono fare affidamento i creditori sociali”.

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