E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/871 del 21 aprile 2026 che integra il Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005) per quanto riguarda le RTS (norme tecniche di regolamentazione) che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere oggetto di comunicazione al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati.
Poiché i fornitori di rating ESG possono mettere a disposizione una pluralità di prodotti di rating ESG, è essenziale che essi rendano accessibili al pubblico, agli utilizzatori dei rating ESG, ai soggetti valutati e agli emittenti degli elementi oggetto di valutazione informazioni adeguate con riferimento a ciascun prodotto offerto.
Allo scopo di assicurare un elevato livello di trasparenza, consentire la diligenza e favorire il confronto incrociato con altri prodotti di rating ESG, si è reso opportuno definire requisiti minimi concernenti il contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione per ogni prodotto.
Tali prescrizioni sono dirette a consentire una più approfondita comprensione delle caratteristiche dei prodotti di rating ESG e a permettere al pubblico, agli utenti dei rating ESG, ai soggetti valutati e agli emittenti di individuare le soluzioni maggiormente rispondenti alle rispettive esigenze.
In particolare, nell’ottica di rafforzare la trasparenza, ciascun fornitore pubblicherà sul proprio sito internet, con riferimento a ogni prodotto di rating ESG, informazioni complete riguardanti le metodologie adottate, i modelli utilizzati e le principali ipotesi di rating che sostengono le sue attività di rating ESG.
Per agevolare la comparazione tra i diversi prodotti di rating ESG, tali informazioni dovrebbero essere rese pubbliche seguendo l’ordine indicato nell’apposito allegato al Regolamento delegato.
Le informazioni destinate agli utenti dei rating ESG, ai soggetti valutati e agli emittenti degli elementi valutati sono complementari a quelle rese disponibili al pubblico. Per tale ragione, vengono riunite in un unico Regolamento le deleghe di potere previste ex artt. 23, par. 4, e 24, par. 3, del Regolamento sulle attività di rating ESG.
Poiché il presente Regolamento delegato specifica gli elementi richiamati nell’allegato III del regolamento (UE) 2024/3005, la cui applicazione decorre dal 2 luglio 2026, viene differita l’efficacia dello stesso alla medesima data.
Il presente Regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU UE e trova applicazione a partire dal 2 luglio 2026.


