ESMA, con Q&A n. 2716/2025, nell’ambito del Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005), si è pronunciata relativamente alle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15, par. 12 e alla sussistenza o meno di un obbligo per il fornitore di rating di tenerne conto.
Dapprima si ricorda come l’art. 15 par. 12 del citato Regolamento preveda che “I fornitori di rating ESG notificano l’elemento valutato o l’emittente dell’elemento valutato durante il loro orario di lavoro e almeno due interi giorni lavorativi prima della prima emissione del rating ESG, al fine di dare all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato la possibilità di informare i fornitori di rating ESG di eventuali errori fattuali. A tal fine i fornitori di rating ESG mettono a disposizione, su richiesta dell’elemento valutato o dell’emittente dell’elemento valutato, gratuitamente e su base non commerciale, le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, lettere b) e c), e punto 2, lettera b), punto ii), e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati nonché, se del caso, qualsiasi altro dato raccolto, stimato o calcolato che si riferisce all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato”.
ESMA, nella risposta alla questione posta, precisa come l’art. 15, par. 12, conferisce al soggetto valutato o all’emittente la possibilità di segnalare al fornitore eventuali errori di fatto prima dell’emissione della valutazione, ma, tuttavia, non crea l’obbligo di modificare la stessa.
Nonostante ciò, il fornitore dovrebbe valutare attentamente le osservazioni ricevute prima dell’emissione e mantiene la responsabilità di garantire la qualità e l’affidabilità della valutazione.


