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Giurisprudenza

Rapporto tra compensabilità del debito da aumento di capitale e il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci

15 Marzo 2017

Gioia Ronci

Tribunale di Roma, 10 gennaio 2017

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma, con il provvedimento del 10 gennaio 2017, si è pronunciato in tema di rapporto tra la compensabilità del debito da aumento di capitale ed il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci.

La vicenda trae origine da un procedimento cautelare, in cui il ricorrente chiedeva che venisse disposta l’esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale mediante compensazione parziale tra il debito del ricorrente stesso verso la società resistente per la sottoscrizione dell’aumento, ed il credito vantato dal medesimo nei confronti della società a titolo di finanziamento soci.

Resisteva la società, sostenendo che l’aumento di capitale era stato deliberato dall’assemblea della società al fine di reperire, con assoluta urgenza, la liquidità necessaria a far fronte a impegni in scadenza, e che peraltro il finanziamento del socio doveva dirsi postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., con conseguente inoperatività della compensazione.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto di rigettare le richieste della società resistente, per le seguenti motivazioni.

Innanzitutto, l’obbligo del socio di conferire in denaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società.

In secondo luogo, ad avviso del Collegio, l’esigenza di reperire immediata liquidità, sebbene in qualche modo esplicitata nel caso di specie in sede di deliberazione dei soci sull’aumento di capitale, rimaneva limitata all’ambito dei motivi; se i soci avessero voluto che l’operazione sul capitale facesse confluire nelle casse societarie liquidità da utilizzare per i pagamenti, l’assemblea avrebbe potuto (e dovuto) escludere la compensabilità dell’apporto di capitale con i crediti vantati dai soci. Non avendo l’assemblea così provveduto, risulta applicabile alla fattispecie in esame il principio generale della compensabilità.

In terzo e ultimo luogo, il principio della compensabilità tra credito del socio, avente a oggetto la restituzione di un precedente finanziamento, e debito, avente a oggetto l’ammontare dell’aumento del capitale, troverebbe il proprio limite nell’ipotesi in cui i finanziamenti eseguiti dai soci siano soggetti alla postergazione prevista dall’art. 2467 c.c.. Infatti, la postergazione legale, ponendosi come condizione sospensiva del diritto al rimborso, imporrebbe l’inesigibilità da parte del socio del credito e l’obbligo per gli amministratori di non procedere al rimborso. La compensazione costituirebbe quindi, ad avviso del Tribunale, una forma di “restituzione” del finanziamento contraria alla norma di cui all’art. 2467 c.c..

Tuttavia, non avendo la società provato il carattere postergato dei finanziamenti opposti in compensazione, la richiesta deve, ad avviso del Tribunale, essere rigettata.

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