Con sentenza del 7 giugno 2024, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli (Pres. di Martino, Est. Fucito) si è pronunciato sulla qualifica del rapporto intercorrente tra amministratore e società, nonché sull’applicabilità del rito del lavoro alle controversie tra loro sorte.
In particolare, ha ricordato che il rapporto intercorrente tra una società per azioni ed il proprio amministratore unico o i propri consiglieri di amministrazione ha natura societaria e, pertanto, in virtù dell’immedesimazione organica tra ente e persona fisica, nonché dell’assenza del requisito della coordinazione tra gli stessi, le controversie aventi a oggetto tale rapporto non sono soggette al rito del lavoro ex art. 409, co. 3, C.p.c., bensì rientrano nella competenza per materia del Tribunale delle imprese ex art. 3, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 168/2003.
Tale conclusione, ricorda la Sezione specializzata, è stata cristallizzata dalle note Sezioni Unite n. 1545 del 2017, che in tale occasione hanno sostanzialmente ricondotto a unità le opposte soluzioni delle teorie cc.dd. contrattualistica e organica, ponendo fine a un duraturo contrasto giurisprudenziale.
Quanto al merito, nel caso la Sezione specializzata ha rigettato la domanda proposta dall’amministratore per la condanna della società al pagamento del proprio compenso.
Il Collegio ha valorizzato l’interpretazione letterale di una delibera del Consiglio di amministrazione con cui gli amministratori avevano rinunciato ai compensi fino a quel momento maturati e il comportamento tenuto dall’attore, che non aveva contestato in sede di Consiglio la predetta delibera e che si era dimesso solo successivamente alla presentazione all’assemblea dei soci del bilancio in cui si teneva conto della delibera medesima.
Da tali circostanze la Sezione specializzata ha dedotto la volontà dei consiglieri di amministrazione, compreso l’amministratore che nel caso ha citato in giudizio la società, di rinunciare al diritto di credito per il compenso di amministratore.


