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Giurisprudenza

Il rapporto debitorio derivante da conguaglio in caso scissione non proporzionale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale

7 Novembre 2016

Lucrezia Platè, Legal Intern presso lo studio BonelliErede

Tribunale di Milano, 21 luglio 2016, n. 9184

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in commento il Tribunale di Milano stabilisce la non applicabilità dell’art. 2949 c.c. (relativo alla prescrizione breve di cinque anni dei diritti che derivano da rapporti sociali) al rapporto debitorio derivante da conguaglio in caso di scissione non proporzionale. Il diritto di credito maturato a titolo di conguaglio tra società scissa e società beneficiaria è infatti da ritenersi – secondo il Tribunale – intercorrente tra soggetti completamente distinti e non legati da rapporto sociale nel senso in cui interpretato dalla giurisprudenza consolidata (i.e. un rapporto istituito tra soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società, ovvero da situazioni determinate da relazioni sociali). Il credito da conguaglio nell’ambito di un progetto di scissione non proporzionale risulta pertanto – non rientrando nell’ambito dei rapporti sociali – soggetto al termine prescrizionale ordinario di durata decennale.

Il Tribunale stabilisce inoltre che al debito derivante da conguaglio si applichino gli interessi moratori per le transazioni commerciali ex lege 231 del 2002; infatti, i saldi delle voci che compongono il conguaglio riguardano oneri della società scissa e della beneficiaria verso professionisti, fornitori ed erario, ed attengono a rapporti commerciali intrattenuti con terzi soggetti.

La convenzione di scissione è vincolante per le società coinvolte anche se firmata da soci i quali rivestano comunque la qualifica di amministratori

La convenzione con cui viene stabilita la suddivisione del patrimonio della società scissa nell’ambito di una scissione non proporzionale risulta vincolante per la società scissa, la quale deve procedere al pagamento del conguaglio anche qualora la convenzione sia stata firmata da soci i quali rivestano altresì la qualifica di amministratori nella società scissa. In tal caso infatti, il Tribunale stabilisce che i sottoscrittori debbano essere ritenuti aver agito sia in proprio, sia quali amministratori della società coinvolta.

L’incarico di predisposizione del progetto di scissione comprende altresì l’incarico di determinazione del quantum dell’eventuale conguaglio

L’incarico di predisposizione del progetto di scissione da sottoporre all’assemblea dei soci implica secondo il Tribunale anche l’incarico (ai medesimi professionisti) di determinare il quantum dell’eventuale conguaglio, in quanto parte integrante del programma di scissione.

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