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Provvigioni mediatori assicurativi: chiarimenti AE sulla ritenuta d’acconto

22 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata il 21 marzo 2024 la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E, che fornisce chiarimenti agli Uffici in merito all’avvenuta abrogazione da parte della legge di bilancio 2024 dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi.

In particolare, l’art. 1, commi 89 e 90, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

In seguito all’intervenuta novella legislativa, pertanto, gli agenti di assicurazione sono soggetti alla ritenuta d’acconto per le prestazioni fornite direttamente alle imprese di assicurazione, mentre i mediatori lo sono per le loro transazioni con le imprese di assicurazione e gli agenti generali di tali imprese.

Questo nuovo regime per i mediatori assicurativi, in vigore dal 1° aprile 2024, richiede che la ritenuta sia applicata al momento del pagamento delle provvigioni, con efficacia retroattiva per le transazioni da tale data.

Gli agenti e i mediatori che trattengono direttamente le provvigioni sono tenuti a riversare la ritenuta ai committenti entro il 16 del mese successivo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta sarà considerata operata dal 1° maggio 2024, con rimborso ai committenti delle ritenute anche su transazioni pregresse.

L’Agenzia specifica inoltre che questa modifica non influenza gli obblighi di fatturazione IVA, ma i committenti devono rilasciare la Certificazione Unica ai percipienti e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

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