EBA ha pubblicato il proprio parere tecnico rivolto alla Commissione europea in merito alla semplificazione degli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators – KPI) e di altri aspetti dell’atto delegato sulla rendicontazione (Regolamento delegato 2021/2178/UE) previsto dall’art. 8 del Regolamento sulla tassonomia.
Le proposte mirano a ridurre la complessità degli obblighi informativi e a migliorare la fruibilità delle informazioni comunicate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento.
Il documento fa seguito alla richiesta di consulenza tecnica avanzata dalla Commissione europea nel marzo 2026, nell’ambito della revisione del quadro di rendicontazione sulla tassonomia.
Il parere tiene conto dei contributi raccolti durante la consultazione pubblica ed è stato elaborato in coordinamento con ESMA ed EIOPA.
Tra le principali raccomandazioni figura:
- l’eliminazione dei KPI relativi a commissioni e provvigioni (Fees and Commissions KPI) e al portafoglio di negoziazione (Trading Book KPI) dagli obblighi di rendicontazione sulla tassonomia.
- la semplificazione dell’indicatore relativo agli altri servizi delle imprese di investimento, comprese le attività connesse ai mercati dei capitali
- l’armonizzazione delle disposizioni transitorie previste dal Regolamento delegato (UE) 2021/2178 con quelle previste dal Regolamento europeo sulle obbligazioni verdi, limitatamente ai titoli emessi in conformità a quest’ultimo
- l’esclusione delle spese operative (OpEx) dichiarate dalle imprese non finanziarie dal calcolo dei KPI degli intermediari finanziari
- la semplificazione della rendicontazione a livello di gruppo, attraverso l’utilizzo dei KPI della società capogruppo, eventualmente integrati, a determinate condizioni, con quelli relativi ad attività secondarie rilevanti, senza ulteriori aggregazioni.
Il parere propone infine di semplificare e armonizzare i modelli di rendicontazione per le diverse categorie di intermediari e di chiarire quelli relativi al Green Asset Ratio (GAR) degli enti creditizi.


