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Giurisprudenza

Promotore finanziario: la responsabilità solidale dell’intermediario è oggettiva

21 Agosto 2012

Cassazione Civile, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 12448 del 19 luglio 2012 la Cassazione torna sul tema della responsabilità solidale fra promotore finanziario ed intermediario per i danni cagionati agli investitori.

Riaffermando il proprio già espresso orientamento, la Cassazione ha ricordato come le responsabilità inerenti al rapporto di preposizione fra promotore ed intermediario non sono necessariamente legate alla conclusione del contratto di investimento e non sono solo responsabilità contrattuali, ma sono configurabili anche a titolo extracontrattuale, ex art. 2049 cod. civ..

Secondo quando previsto da tale norma, la società di intermediazione è infatti responsabile degli illeciti commessi dal promotore finanziario anche a titolo oggettivo, cioè indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi suoi propri, in relazione ai danni che l’investitore possa avere subito per avere fatto affidamento sull’esistenza del rapporto di preposizione.

Ciò in considerazione dei rischi inerenti all’esercizio di attività finanziarie e delle gravi perdite a cui gli eventuali illeciti degli addetti possono esporre la clientela: rischi che la società di intermediazione è in grado di gestire, e danni contro i quali ha la possibilità di premunirsi (anche tramite l’assicurazione), in termini più efficaci, più razionali e meno costosi, che non il singolo investitore.

In tal senso, nell’alternativa fra le due parti ugualmente incolpevoli, il danno deve ritenersi gravante sull’intermediario, anzichè sul privato investitore, trattandosi appunto del soggetto che è meglio in grado di prevenire e di gestire e i relativi rischi.

Inoltre, il fatto che i versamenti di denaro da parte degli investitori siano avvenuti prima che il ricevente divenisse promotore finanziario, non è circostanza di per sè significativa, ove si consideri che il danno subito dai primi non è ravvisabile solo nell’avere effettuato i versamenti iniziali, ma anche nel non averli disdetti e prelevati per tempo, confidando nell’incarico conseguito dal secondo di promotore finanziario di accreditate società.

Rileva, invece, l’ingenerato affidamento in capo all’investitore relativamente al suddetto rapporto di preposizione, disceso, nel caso di specie, dal fatto che: il presunto promotore aveva libero accesso alle sedi dell’intermediario; era indicato come promotore sui biglietti da visita e poteva legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosene al fine di indurre gli investitori ad affidargli, o lasciargli in custodia, i loro denari per effettuare operazioni con la società mandante.

Per altro, il successivo conferimento dell’incarico di promotore, è per la Cassazione circostanza idonea a “sponsorizzare”, nella sostanza, l’affidabilità del promotore poi rivelatosi infedele, rafforzando così l’affidamento in lui riposto dai clienti, impedendo loro di correre ai ripari mediante tempestive richieste di disinvestimento e di restituzione dei fondi.

Secondo la Cassazione, anche nell’affidare gli incarichi e nell’istituire i rapporti di collaborazione la Sim (come ogni impresa) è tenuta a particolare vigilanza, svolgendo preventivamente le opportune indagini sulla correttezza del personale che inserisce nella sua organizzazione, al fine di prevenire il rischio di danni ai clienti: compito fra l’altro più agevole e meno oneroso per chi operi quotidianamente nel settore, che non per un qualunque occasionale utente dei servizi finanziari.

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