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Prodotti finanziari assicurati: disciplina IVA delle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

19 Maggio 2014

Pubblicata la Risoluzione n. 52/E del 16 maggio 2014 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina IVA relativa a determinate prestazioni in materia finanziaria rese alle imprese assicuratrici di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche poste a garanzia degli impegni assunti dalle stesse imprese verso gli assicurati.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in merito alla riconducibilità di tali prestazioni tra quelle relative alla gestione di fondi comuni di investimento, esenti da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e dell’articolo 10, primo comma, numero 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Preliminarmente, l’Agenzia evidenzia come rientrino tra le “operazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento” le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit linked e index linked.

Tali contratti assolvono a finalità di investimento del tutto analoghe, per il singolo investitore, alla sottoscrizione di fondi comuni d’investimento. Si tratta, a tutti gli effetti, di forme di investimento “standardizzato”, in cui la compagnia di assicurazione agisce alla stregua di un intermediario, non potendo influenzare la sostanza o il rendimento dell’investimento.

Ne consegue che, con riferimento alle prestazioni di gestione degli attivi relativi a tali contratti, condivisibile la soluzione proposta dall’istante, dovendosi ritenere le stesse esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633.

Ad analoga conclusione, prosegue l’Agenzia, appare corretto pervenire, più in generale, per le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l’erogazione di un capitale a scadenza.

Diversamente, non è possibile estendere il regime di esenzione – almeno in linea generale – alle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, costituite sugli attivi di classe C.


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