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Giurisprudenza

Processo tributario: valida la notifica del ricorso in appello tramite PEC

19 Maggio 2021

Luca Cicozzetti

Cassazione Civile, Sez. VI, 5 febbraio 2021, n. 2851 – Pres. Mocci, Rel. Capozzi

Di cosa si parla in questo articolo
PEC

Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità di notificazione a mezzo PEC, a prescindere dalle modalità adottate dalla controparte e indipendentemente dall’avvenuto svolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche.

Il principio espresso dalla sentenza in oggetto, sembra dunque essere conforme ad un precedente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia (cfr.Cass n. 30185/2019).

Nella fattispecie in esame, una contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento catastale relativo ad un immobile di sua proprietà ubicato in Roma.

A seguito dell’accoglimento del ricorso della contribuente, l’Amministrazione finanziaria ricorreva infruttuosamente in appello.

In particolare, la commissione regionale dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente, per inesistenza della notifica, in quanto avvenuta tramite PEC.

Ricorreva così per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle Entrate, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’articolo 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell’articolo 156 del codice di procedura civile.

Si doleva la ricorrente che la novella operata dall’articolo 16, comma secondo, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, modificando il citato articolo 16-bis del d.lgs. 546/1992, abbia riconosciuto il diritto delle parti processuali di utilizzare modalità telematiche di notifica a prescindere da quelle adottate dalla controparte, ed anche allorquando nel giudizio di primo grado si fosse proceduto in via analogica.

Tale conclusione veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

A parere della Suprema Corte, non rilevava, ai fini dell’applicazione della menzionata disciplina, il fatto che il ricorso di primo grado fosse stato notificato in via cartacea dalla contribuente in data anteriore a quella di entrata in funzione del processo tributario telematico nella Regione Lazio.

Infatti, era necessario tenere conto che nel frattempo era intervenuta la disposizione prevista dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 119/2018, la quale ha introdotto una norma di interpretazione autentica – avente efficacia retroattiva – dell’art. 16-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, concernente il processo tributario telematico.

Nello specifico, sulla base di tale disposizione, le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio – e dunque, anche in appello – le modalità di notificazione a mezzo PEC, a prescindere dalle modalità adottate dalla controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche.

Alla luce di ciò, la notifica dell’atto di appello effettuata dall’Amministrazione finanziaria tramite PEC, doveva ritenersi pienamente legittima, nonostante il ricorso di primo grado fosse stato proposto dalla contribuente con modalità cartacea.

 

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