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Giurisprudenza

Processo tributario, “normativa tributaria sostanziale” e presunzioni legali

20 Marzo 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Corte di Cassazione, Sez. V, 30 gennaio 2024, sent. n. 2746 – Pres. Cirillo, Rel. Cataldi

Di cosa si parla in questo articolo

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2746 del 30 gennaio 2024 (Pres. Cirillo, Rel. Cataldi), ha sancito che, nell’ambito del processo tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del Codice del processo tributario (d.lgs. 546/1992) non incide sulla disciplina esistente delle presunzioni legali a favore del Fisco.

Questo, in particolare, il principio di diritto espresso: “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria”.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello di parte contribuente, annullando due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato – sulla base del c.d. “redditometro” di cui all’art. 38, comma 5 del d.p.r. 600/1973 – il reddito dichiarato da due coniugi. 

In particolare, i giudici d’appello avevano ritenuto sufficiente la prova fornita dai contribuenti di aver posseduto, nelle due annualità, redditi di entità tale da sostenere le spese oggetto di contestazione.

Di diverso avviso è stata la Suprema Corte, la quale ha ravvisato nell’art. 38, comma 5, del d.p.r. 600/1973 una presunzione legale che richiede al contribuente “…qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenute alla fonte) in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso…”

In tale contesto, secondo la Suprema Corte, non è destinato ad incidere sulla descritta distribuzione, nel caso di specie, dell’onere della prova, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, posto che la precisazione che l’idoneità della prova dev’essere valutata “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale” è idonea a salvaguardare le presunzioni legali, quali quelle in materia di accertamento sintetico.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione. 

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