Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza dell’8 ottobre 2026, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’operatività del privilegio processuale fondiario del mutuo fondiario nell’ambito del Codice della Crisi, in relazione al mancato superamento del privilegio processuale ex art. 41 c. 2 TUB nella liquidazione giudiziale come disciplinata dal CCII, nonché la sua estensione alle procedure da sovraindebitamento.
Il Tribunale ha infatti dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al combinato disposto degli artt. 150, 270, comma V, 349, 390 d.lgs. 14/2019, nonché art. 41, comma secondo, d.lgs. 385/1993 per violazione dell’art. 76 della Costituzione nei sensi e nei termini di cui in motivazione“.
Nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto deliberare l’assegnazione in via provvisoria del ricavato della vendita dell’immobile ipotecato in seno all’esecuzione forzata, in favore dall’istituto di credito-creditore fondiario, in pendenza di una procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti del debitore.
In particolare, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare il diritto vivente espresso dalla Cassazione in sede di nomofilachia preventiva (Cass. Civ., Sez. I, n. 22914/2024), che aveva riconosciuto l’operatività del privilegio processuale fondiario anche nell’ambito delle procedure minori come la liquidazione controllata: il recente orientamento della Cassazione ha infatti parificato la disciplina della liquidazione controllata a quella della liquidazione giudiziale, estendendo la deroga all’automatic stay in favore della sola banca procedente.
Il Tribunale ha tuttavia ravvisato la violazione dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega in relazione all’art. 7 c. 4 lett. a) della L. 155/2017 (legge delega), che imponeva di “prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1“.
In particolare, le ragioni fondanti la censura di incostituzionalità dell’impianto normativo si articolano nei seguenti punti:
- l’illegittimo sconfinamento temporale dell’istituto eccezionale, giacché, a fronte dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto correttivo al CCII ex D. Lgs. 136/2024, il termine biennale fissato dalla legge delega risulta spirato, mentre la lacuna dell’art. 390 CCII (“Disciplina transitoria”) ne consente un’applicazione ultrattiva sine die
- l’indebita estensione del privilegio alla liquidazione controllata, procedura destinata a sostituire la liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, nella quale il privilegio non operava affatto in ragione del divieto generale di azioni esecutive ex art. 14-quinquies c. 2 lett. b) della L. n. 3/2012, risultando del tutto priva di copertura nei criteri direttivi degli artt. 7 e 9 della L. n. 155/2017
- la compressione sproporzionata dei poteri gestori del liquidatore concorsuale, dovuta all’attribuzione di una signoria processuale esclusiva ad un solo creditore, senza alcuna utilità per la gestione unitaria della massa e senza alcun aggancio con i principi di riordino del sovraindebitamento.
Nello specifico, in riferimento al caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha rilevato l’impossibilità di pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente conforme, ostandovi il dato normativo ed il richiamato diritto vivente; pertanto, la procedura esecutiva individuale è stata sospesa con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità.


