Con sentenza pubblicata in data 17 febbraio 2025, la Corte di Cassazione (Pres. e Rel. Dott. Pazzi) ha chiarito quali sono i presupposti che devono sussistere alla data del fallimento per il riconoscimento in capo all’acquirente del privilegio c.d. immobiliare di cui all’art. 2775 bis c.c., in ipotesi di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile.
Secondo la Suprema Corte, l’art. 2645-bis, comma 3, cod. civ. (…) prevede che (…) gli effetti della trascrizione cessino (…) qualora la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare non sia eseguita entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, quanto ove, pur ricorrendo tale condizione, siano “in ogni caso” trascorsi tre anni dalla trascrizione. Pertanto, se alla data del fallimento è già decorso il termine di un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto definitivo, ciò è di per sé sufficiente a far venire meno gli effetti della trascrizione del contratto preliminare.
Nella vicenda in esame, non è stato accolto il ricorso del creditore acquirente in quanto il Tribunale di merito aveva accertato che, alla data del fallimento, il contratto preliminare si era già sciolto di diritto essendo decorso il termine essenziale previsto dalle parti nel contratto.
Irrilevante, secondo la Corte, che – alla data di fallimento – non fosse ancora decorso un triennio dall’epoca di trascrizione del preliminare, posto che, entro un anno dal termine fissato all’interno del contratto preliminare, non è stato trascritto né il contratto definitivo, né un qualsiasi altro atto esecuzione del contratto preliminare.