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Giurisprudenza

Principio del favor rei non applicabile in presenza di fattispecie sanzionatorie diverse

3 Dicembre 2021

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23698 – Pres. Chindemi, Rel. De Masi

Di cosa si parla in questo articolo

La violazione contestata dall’Amministrazione finanziaria a una S.r.l., che ha omesso di registrare fatture relative ad acquisti intracomunitari, non ha carattere meramente formale in quanto, nonostante non vi sia un omesso versamento IVA o un’indebita detrazione, arreca un evidente pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, principio del favor rei non può trovare applicazione in presenza di fattispecie sanzionatorie diverse, difettando la medesima ratio e non potendo detto principio essere adoperato in via analogica.

Questi i principi espressi dall’ordinanza in analisi.

Nella fattispecie in oggetto, l’Agenzia delle Entrate contestava ad una società a responsabilità limitata, con riferimento all’anno 2006, l’omessa registrazione di fatture relative ad acquisti intracomunitari, in violazione dell’art. 47, D.L. 30 agosto 1993 n. 331.

Tale inosservanza veniva ritenuta punibile con l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 471, concernente, più in generale, gli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA.

La società in questione impugnava l’atto di irrogazione di sanzioni ricevuto.

In primo grado, la Commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando la misura della sanzione al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, ai sensi dell’allora vigente formulazione dell’art. 6, co. 9-bis, del D. Lgs. n. 471/1997 – concernente, a suo tempo, le sole operazioni cui si applicava l’inversione contabile, di cui agli articoli 17 e 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 – in quanto la violazione in oggetto non aveva causato alcun danno all’Erario, non determinandosi alcun obbligo di versamento dell’imposta da parte del cessionario.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva infruttuosamente in appello; pertanto, decideva di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, nonché 6, commi primo e 9-bis del d.lgs. 471/1997, sostenendo che la CTR aveva errato nell’applicare la sanzione più favorevole di cui all’art. 6, co. 9-bis, non potendo applicarsi alle registrazioni di operazioni intracomunitarie il regime dell’inversione contabile, ma quello individuato dall’articolo 47, d.l. 313/1993.

Infatti, il principio del favor rei presuppone un’identità di ratio che non ricorre tra le violazioni di cui all’art. 6, co. 9-bis, relative alle operazioni imponibili concluse, tra gli altri con soggetti extra-UE e quelle di cui all’art. 6, co. 1, relative invece a tutte le operazioni imponibili IVA.

Tale conclusione veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, secondo il parere della Corte di Cassazione, l’oggetto della controversia non era la sussistenza della violazione, non contestata dalla contribuente, bensì l’individuazione della sanzione in concreto applicabile.

Infatti, i giudici di merito avevano ritenuto di far rientrare la fattispecie in esame nell’ambito delle previsioni del comma 9-bis, anziché del comma 1, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997, in quanto trattamento sanzionatorio più favorevole.

I giudici di legittimità hanno rilevato come l’Ufficio non avesse escluso il diritto alla detrazione IVA sulle operazioni oggetto delle irregolarità contabili, per mancato perfezionamento del meccanismo del reverse charge, ma si fosse limitato a sanzionare le condotte illecite.

La violazione contestata alla contribuente non presentava carattere meramente formale in quanto, nonostante non determinasse un omesso versamento IVA o un’indebita detrazione, arrecava un evidente pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, chiamata a verificare la correttezza delle operazioni non registrate.

A tal proposito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale quando ricorrono due concorrenti requisiti, ossia quello di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. nn. 23352/2017; 14158/2018; 21101/2018; 1830/2019).

Inoltre, trattandosi di fattispecie sanzionatorie diverse, non trovava applicazione, in via analogica, il principio del favor rei.

In virtù delle ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Ufficio, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario della contribuente.

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