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Attualità

Prime considerazioni sul Decreto sui prestatori di servizi di valuta virtuale e portafoglio digitale

18 Febbraio 2022

Antonio Di Giorgio, Partner, Annunziata & Conso

Alessandra Lucchini, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione

Dopo un lungo iter procedimentale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022), il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale (di seguito, “Decreto MEF”). In seguito alla consultazione pubblica conclusasi il 16 febbraio 2018, lo schema del decreto è stato oggetto di ulteriori modifiche, alla luce dei contributi ricevuti in sede di consultazione e dell’evoluzione del contesto e del quadro di riferimento a livello europeo ed internazionale; così consolidato, lo schema ha completato l’iter procedurale, tra l’altro, ricevendo il parere favorevole dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di seguito, “OAM”), in data 25 giugno 2021, e quello del Garante per la protezione dei dati personali (v. parere favorevole espresso con il provvedimento n. 380 del 28 ottobre 2021).

Il Decreto MEF è attuativo dell’art. 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto, unitamente al comma 8-bis, dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell’ambito del recepimento della IV direttiva antiriciclaggio UE 2015/849, successivamente novellato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (c.d. correttivo del d.lgs. n. 90/2017 di recepimento della V direttiva antiriciclaggio UE 2018/843). In particolare, con il comma 8-bis dell’art. 17-bis è stata estesa ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale la disciplina dettata dal medesimo articolo per i cambiavalute, ivi compreso l’obbligo di iscrizione in una apposita sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.

Nell’ottica di garantire un efficiente popolamento della predetta sezione speciale del registro, il comma 8-ter ha demandato al succitato Decreto MEF, da una parte, la definizione delle modalità e della tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a dare comunicazione della propria operatività in Italia, nonché, dall’altra parte, la definizione delle forme di cooperazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le forze di polizia, idonee a interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.

2. Il contenuto del Decreto MEF

Il Decreto MEF consta di otto articoli (due in più rispetto alla consultazione iniziale) e ribadisce che l’esercizio in Italia dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro e che la comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legittimo delle attività.

Di seguito si entrerà nel dettaglio di alcune delle previsioni del decreto ritenute più rilevanti.

L’articolo 1 reca le “Definizioni” utili ai fini dell’applicazione del decreto, che per i concetti di “valuta virtuale”, “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” e di “prestatori di servizi di portafoglio digitale”, ricalcano quelle del D.lgs. 231/2007, creando quantomeno un’uniformità definitoria tra le discipline. Per gli operatori in criptovalute, è bene precisare come la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali, senza che tale attività venga svolta anche a titolo professionale e per conto della clientela, non sia di per sé sufficiente a qualificarli come prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. L’articolo 2, rubricato “Finalità e ambito di applicazione”, stabilisce i destinatari del Decreto MEF, i.e. i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e gli obiettivi dello stesso, il quale è tenuto a disciplinare le modalità e la tempistica con cui tali soggetti devono effettuare le comunicazioni relative alla propria operatività sul territorio nazionale, con l’obiettivo di un efficiente popolamento della sezione speciale del registro dell’OAM.

L’articolo 3, unitamente agli articoli 4 e 5, rappresentano il corpus normativo centrale del Decreto MEF.

L’articolo 3 dispone l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro dell’OAM (da istituirsi, cfr. infra) per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che intendano esercitare sul territorio della Repubblica italiana i servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. L’iscrizione è comunque subordinata al possesso degli stessi requisiti degli operatori che svolgono attività di cambiavalute ex art. 17 – bis, c. 2, D.lgs. 141/2010 (i.e. per i soggetti persone fisiche il domicilio nel territorio della Repubblica, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica). Quindi, i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali, diversi dalle persone fisiche, con sede al di fuori del territorio della Repubblica, che intendano svolgere la loro attività in Italia devono – per poter ottemperare all’obbligo di iscrizione al registro – costituire nel territorio della Repubblica una sede legale e amministrativa se operatori extra UE o, anche, solo una stabile organizzazione (ad es. succursale) se operatori UE.

L’obbligo di comunicazione per i soggetti che, alla data di avvio della sezione speciale del registro dell’OAM, già svolgono l’attività di prestatori deve essere ottemperato entro il termine di 60 giorni. Ovviamente, tali soggetti, se sprovvisti dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 17- bis, sono tenuti ad adeguarvisi (cfr. supra). Tale obbligo di comunicazione, sembra opportuno nuovamente segnalarlo, è finalizzato ad assicurare al Ministro dell’Economia e delle Finanze la piena acquisizione delle informazioni in ordine alla dimensione e all’operatività del mercato dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, dal momento che l’OAM è tenuto a trasmettere allo stesso una relazione periodica contenente: i dati aggregati circa il numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti, le ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, la tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e la relativa operatività.

Nell’articolo 3 sono indicate anche le modalità di trasmissione della comunicazione all’OAM e il contenuto della medesima, declinata a seconda che si tratti di soggetti persone fisiche ovvero di soggetti diversi dalle persone fisiche. La trasmissione della comunicazione avvia l’istruttoria presso l’AOM, che verifica la regolarità e la completezza della stessa e della correlata documentazione allegata e provvede entro 15 giorni dalla ricezione a disporre o negare l’iscrizione, eventualmente sospendendo l’iter nell’ipotesi di incompletezza dei dati o delle informazioni.

L’istituzione della “Sezione speciale del registro” è disciplinata dall’articolo 4, che indica anche un elenco di informazioni da trasmettere nella comunicazione di iscrizione al registro (i.e. nome e cognome/denominazione del prestatore di servizio, codice fiscale/partita IVA, tipologia del servizio prestato come specificata nell’allegato 2 del Decreto MEF, etc.). E’ fissato a 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto MEF il termine di avvio della gestione della sezione speciale del registro da parte dell’OAM; allo stesso OAM è demandata la tenuta del registro, la cura della chiarezza, completezza e accessibilità al pubblico dei dati annotati, i poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale e il dovere di collaborare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Polizia Valutaria) e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al fine di agevolare l’esercizio dei compiti istituzionali di tali soggetti.

L’articolo 5 reca le disposizioni in ordine al “Contenuto, modalità e periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate”, prescrivendo l’obbligo, per i destinatari del Decreto MEF, di trasmissione all’OAM dei dati relativi alle operazioni effettuate dai clienti sul territorio nazionale con cadenza trimestrale (l’allegato 1 del Decreto MEF disciplina il dettaglio delle informazioni da trasmettere all’OAM).

Il Decreto MEF pone risalto anche al tema della “Cooperazione”. L’articolo 6, in particolare, disciplina le forme di cooperazione idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione. Qualora le forze di polizia rilevino l’esercizio abusivo sul territorio della Repubblica italiana della prestazione di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, i termini di accertamento e contestazione sono quelli di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’articolo 7 e l’articolo 8 chiudono le prescrizioni del Decreto MEF disciplinando, rispettivamente, il trattamento dei dati in capo all’OAM, che ne è titolare, e la clausola di invarianza finanziaria.

3. Osservazioni conclusive

Alla luce della ricognizione compiuta, è bene mettere a fuoco alcuni degli aspetti principali del nuovo provvedimento ministeriale.

In primo luogo, gli operatori (i.e. i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale) dovrebbero chiedersi se rientrino o meno tra i destinatari del Decreto MEF, svolgendo un’attenta analisi della propria operatività. Infatti, la riserva di attività e il conseguente obbligo di comunicazione di cui all’articolo 3, anche tenuto conto di quanto precisato nella relazione illustrativa del decreto, sembrano applicarsi quando l’attività dei prestatori di servizi, anche esteri, è svolta a distanza, secondo modalità telematiche e nel territorio della Repubblica, eventualmente ricorrendo a siti web o ad applicazioni che offrono i servizi in lingua italiana. Resta fermo che la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali è fuori dal perimento del decreto se non è accompagnata dall’esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali.

Ciò precisato, se ricorre l’esercizio dell’attività sul territorio italiano, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale devono comunicare all’OAM l’operatività, quale condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività medesima in Italia. Si aggiunga che per l’iscrizione al registro è necessario che l’operatore abbia il domicilio (persone fisiche) o la sede legale e amministrativa (persone non fisiche) in Italia o, per i soggetti comunitari, almeno la stabile organizzazione in Italia.

In secondo luogo, i destinatari del Decreto MEF dovranno comunque attendere l’istituzione e l’avvio della gestione della sezione speciale del registro da parte dell’OAM prima di adempiere agli obblighi di comunicazione. Il Decreto MEF precisa che tale sezione speciale dovrà essere avviata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, nonché che l’OAM adotterà entro 60 giorni (sempre dall’entrata in vigore del decreto) gli atti attuativi idonei a definire le misure tecniche per la comunicazione telematica di iscrizione al registro (di cui all’articolo 3, comma 4, Decreto MEF) e di invio delle informazioni con carattere trimestrale (di cui all’articolo 5, comma 2, Decreto MEF).

Infine, è opportuno che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale operanti sul territorio della Repubblica inizino a valutare gli impatti della trasmissione delle informazioni all’OAM sulla propria base dati clienti. Alcuni dati informativi che l’OAM richiederà ai destinatari, infatti, sono già chiari dalla lettura del Decreto MEF, come si evince, in particolare, dall’articolo 3, comma 4, dall’articolo 4 comma 3, dall’articolo 5, comma 1 e dagli allegati 1 e 2.

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