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Attualità

Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML

26 Aprile 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Di cosa si parla in questo articolo
AML

Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849(IV Direttiva AML – Anti Money Laundering) volta ad ottimizzare, in tutti gli Stati membri, l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.  

Il termine ultimo per il recepimento di tale Direttiva è fissato per il 26 giugno 2017.

I principi e i criteri direttivi per l’attuazione della suddetta normativa europea sono stati fissati dall’articolo 15 della Legge n. 170 del 2016(Legge di delegazione europea 2015).  

Tale norma di delega individua principalmente due obiettivi: gestire efficacemente le politiche di contrasto dell’utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del “rischio” (risk based approch).

Proprio in questa prospettiva, la delega predispone quattro misure specifiche[1]: a) l’elaborazione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria di un’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea; b) la messa a disposizione degli esiti dell’analisi nazionale del rischio, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell’ordine pubblico, a favore degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell’adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio; c) la valutazione, da parte delle Autorità di vigilanza, del rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela, efficaci e proporzionate al rischio; d) la previsione – per i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – dell’obbligo di dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell’attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Lo schema di decreto legislativo, seguendo tali direttrici, sostanzialmente riscrive il D.lgs. n. 231 del 2007 (attuativo delle precedenti Direttive AML), introducendo diverse innovazioni che riguardano principalmente i soggetti destinatari degli obblighi, l’attività di registrazione e segnalazione delle operazioni sospette, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di conservazione dei dati e il sistema delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi imposti.  

Coerentemente con quanto prescritto dalla direttiva, viene dunque disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La seconda parte del decreto provvede altresì a riscrivere il D.Lgs. n. 109 del 2007 (anti-terrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

In ottica di prevenzione del rischio di investimento di capitali provenienti dalla commissione di reati, fenomeno distorsivo della concorrenza e del mercato finanziario oltreché dannoso per i consumatori, le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo più efficiente dei soggetti coinvolti nella prestazione di servizi di pagamento, quali i servizi di money transfer, l’emissione dicarte di pagamento e lo scambio di valute virtuali, tutti caratterizzati da un elevato rischio di infiltrazione criminale.    

In tale logica preventiva, si inserisce anche l’altro schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 390/2017), parallelo e concordante con quello in trattazione, il quale prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati (cd. "compro oro") che consenta la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di compravendita dell’oro.

In particolare, a fini di tracciabilità dei soggetti che svolgono attività nei servizi di pagamento e compro-oro, nuove competenze vengono attribuite all’Organismo per la gestione degli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, con particolare riferimento alla tenuta di registri pubblici informatizzati rispettivamente: 1) dei soggetti convenzionati con gli istituti di pagamento e gli IMEL per la prestazione di tali servizi e degli agenti che operano per conto di istituti di pagamento comunitari; 2) dei soggetti che svolgono attività di compro-oro a seguito di rilascio di apposita licenza da parte delle Questure competenti.

Il primo registro è inoltre periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti di pagamento sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituiti stabiliti in Italia senza succursale). Un’apposita sottosezione ad accesso riservato del suddetto registro è infatti dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all’intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per il venir meno dei requisiti reputazionali ovvero nel caso di gravi o ripetute infrazioni.

Il nuovo decreto garantirà altresì un percorso progressivo del sistema sanzionatorio verso una logica proporzionale in grado di consentire una general-prevenzione del fenomeno del riciclaggio.

Nel rispetto del principio del ne bis in idem, la legge delega ha inteso predisporre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione.

Viene previsto inoltre, in conformità ai principi della legge delega, che le sanzioni per violazioni commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell’ente, consentendo di sanzionare in via amministrativa – in misura graduata sulla base di specifici parametri – le gravi, reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette, accompagnando la sanzione pecuniaria con l’interdizione temporanea dall’attività[2].

Le violazioni di scarsa offensività commesse da soggetti operanti nel settore creditizio o finanziario potranno essere punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con un ordine al responsabile di porre termine al comportamento illecito.

Proprio al fine di garantire sanzioni proporzionate ed effettive, l’art. 67 dello schema di decreto individua criteri precisi per la graduazione dell’entità e l’individuazione della tipologia delle sanzioni amministrative, sulla base di specifici parametri, fra cui la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica che la ha commessa, la capacità finanziaria dell’autore, le dimensioni e la complessità organizzativa dello stesso, l’entità del vantaggio ottenuto e delle perdite cagionate, il livello di cooperazione con l’autorità, l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e la presenza di precedenti violazioni della normativa antiriciclaggio.

 

Di questi temi parleremo nel corso del Convegno organizzato da questa rivista per il prossimo 8 giugno a Milano sulle novità del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (per il programma completo e le modalità di iscrizione cfr. contenuti correlati).

 


[1] Si veda la Scheda di lettura dell’Atto del Governo n. 389, a cura del Servizio Studi del Senato.

[2] Relazione illustrativa dell’Atto del Governo n. 389-17. 

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