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Giurisprudenza

Pregiudizio alla società da operazione in conflitto d’interessi dell’amministratore

22 Luglio 2022

Mirta Morgese, Notaio, Dottoressa di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 11 marzo 2022, n. 8012 – Pres. Cristiano, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 8012 dell’11 marzo 2022, la Cassazione si è espressa in materia di responsabilità dell’amministratore in conflitto d’interessi nel compimento di un’azione dannosa per la società.

Sul punto la Cassazione si è espressa con la seguente massima: “Costituisce fonte di responsabilità, non scelta gestoria insindacabile nel merito, la condotta dell’amministratore che compia un’operazione rivelatasi dannosa per la società, perseguendo un interesse incompatibile con quello della stessa, a lui riferibile“.

 Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte si trova a vagliare la legittimità di una sentenza di Corte d’Appello, la quale aveva, tra l’altro, riconosciuto, in modo uniforme alla decisione di primo grado, responsabile l’amministratore di una s.r.l., ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale aveva, per conto della società, rivenduto un bene immobile alla stessa società dalla quale, qualche anno prima, l’aveva acquistato, al medesimo prezzo di acquisto, nonostante l’incremento di valore dovuto alla realizzazione di opere di urbanizzazione, essendone socio, ancorché al 15%.

L’amministratore ricorrente basa la propria contestazione sulla circostanza per cui tale vendita consistesse in una scelta gestoria discrezionale, posta in essere senza violare alcuna norma di legge, ma giustificata dall’abbandono del progetto edilizio in cui era coinvolto l’immobile alienato, da parte della società amministrata.

Viene, poi, sottolineato come la partecipazione al capitale sociale della società acquirente costituisca argomentazione insufficiente ed irrilevante per ritenere il gestore in conflitto d’interesse con la società.

La Suprema Corte, invece, dal canto suo, dimostra di non condividere queste conclusioni, evidenziando come la c.d. business judgement rule non precluda di considerare l’amministratore responsabile ove sia provato: 

  • che, nel compimento di uno specifico negozio per conto della società, lo stesso fosse in conflitto d’interessi;
  • il danno arrecato alla società stessa da una simile attività.

Entrambi i profili, a parere della Corte, sono stati esaminati dalla decisione della Corte d’Appello.

Pertanto, si perviene al rigetto del ricorso.

 

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