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Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
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Giurisprudenza

Prededucibile il credito del professionista che ha assistito il debitore nel concordato preventivo ammesso ma poi non approvato

15 Dicembre 2015

Piergiuseppe Spolaore, Ricercatore in Diritto Privato Comparato, Università eCampus – Novedrate

Cassazione Civile, Sez. VI, 04 novembre 2015, n. 22450

Di cosa si parla in questo articolo

Deve essere riconosciuta la natura prededucibile al credito del professionista che ha assistito il debitore nel concordato preventivo, ammesso ma poi non approvato, non potendosi fare discendere, dal rapporto di funzionalità tra credito e procedura ex art. 111 l.f., la necessità di valutazione (ex post) in ordine alla «utilità concreta» della prestazione al concordato o al fallimento.

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