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Giurisprudenza

Precisazioni sul momento di avvio della procedura concordataria ed abuso del preconcordato

4 Maggio 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117 – Pres. Didone, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

La procedura concordataria ha il suo avvio, anche ove introdotta nelle forme dell’art. 161, comma 6, l.f., con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e non, dal momento del deposito del piano e della proposta.

Depone in questo senso il combinato disposto degli artt. 161, comma 5, l.f., che prescrive la pubblicazione della domanda di concordato, qualunque essa sia, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, e 168 l.f., che regola gli effetti della presentazione del ricorso, a prescindere dal fatto che esso sia accompagnato dalla proposta e dal piano.

Il preconcordato, di cui all’art. 161, comma 6, l.f., costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato preventivo, alternativa a quella prevista dall’art. 161, commi 1, 2 e 3, l.f., secondo cui all’imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell’emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale.

La domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall’imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall’imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell’art. 161, comma 6, l.f.

Il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall’art. 161, comma 6, l.f., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l’iniziativa è assunta con finalità d’abuso dello strumento concordatario.

La mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, comma 6 e 10, l.f. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sè a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali.

La domanda anticipata di concordato presentata all’ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d’insieme in cui l’iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall’intenzione di regolare la crisi d’impresa, in quanto finalizzate piuttosto a differire la dichiarazione di fallimento.

 

 

 

 

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