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Giurisprudenza

Pratiche commerciali sleali e sistema di promozione a carattere piramidale: interpretazione della nozione di “contributo”

10 Giugno 2014

Corte di Giustizia UE, sez. II, 3 aprile 2014, C-515/12

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 3 aprile 2014, C-515/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha afferma il principio secondo cui l’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che un sistema di promozione a carattere piramidale costituisce una pratica commerciale sleale in tutte le circostanze unicamente quando esso richiede al consumatore un contributo finanziario, a prescindere dal suo importo, in cambio della possibilità da parte di quest’ultimo di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

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