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Potere sanzionatorio ANAC: in GU le modifiche al regolamento

26 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 24 febbraio 2024 la delibera ANAC n. 65 del 10 gennaio 2024, concernente la revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Delibera n. 271 del 20 giugno 2023).

In particolare, è stato modificato il citato regolamento l’art. 19, relativo alla conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A. (ovvero le Società organismo di attestazione).

Si riporta per esteso il testo modificato:

  1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:
    1. la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;
    2. l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
    3. l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.
  1. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell’adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale. L’annotazione è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
  2. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.
  3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
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