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Giurisprudenza

Polizze abbinate a finanziamenti, tra natura obbligatoria e facoltativa

9 Luglio 2025

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

ABF Bologna, 12 febbraio 2025, n. 1613 – Pres. Tenella Sillani, Rel. Lemme

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 1613 del 12 febbraio 2025 (Pres. Tenella Sillani, Rel. Lemme), si è pronunciato in un caso di polizze abbinate a finanziamenti, ovvero, in particolare, sulla natura vessatoria o meno della clausola che richieda la stipula di una polizza assicurativa facoltativa contestualmente a un contratto di mutuo a copertura di quest’ultimo.

Più nel dettaglio, nel caso di specie, il Cliente, oltre a due motivi inammissibili ratione materiae, lamentava di essere stato vittima di una pratica commerciale ingannevole e aggressiva posta in essere dall’intermediario in merito alla collocazione della polizza multirischi in abbinamento al finanziamento, falsamente qualificata come facoltativa.

Il ricorso è stato respinto dal Collegio bolognese in quanto, nel caso di specie, alla stipula della polizza multirischi era connesso il vantaggio specifico della riduzione del tasso di interesse nella misura dello 0,5%.

Emerge dal tenore della clausola (“[…] qualora il cliente sottoscriva una delle polizze multirischi […]”), come vi fosse la possibilità per il cliente di ottenere le medesime condizioni di favore stipulando la stessa polizza con soggetti terzi.

Infatti, ad avviso del Collegio,la stipula della polizza non è qualificabile come obbligatoria, ma è finalizzata ad ottenere un vantaggio specifico per il cliente, consistente nella riduzione del tasso.

Inoltre, è emerso che fosse stata illustrata al clientela possibilità di ottenere le stesse condizioni di favore con altre compagnie assicurative”; ad ogni modo,Conseguenza della mancata stipula […] non sarebbe stata l’impossibilità di accedere al finanziamento, ma l’applicazione di un tasso diverso”.

In definitiva, il Collegio sul tema ha statuito che non assume rilevanza la qualificazione della polizze abbinate ai finanziamenti come facoltative, “ma il comportamento concreto dell’intermediario, tale da ingenerare nel cliente una indebita pressione che, di fatto, lo obblighi a stipulare la polizza come condizione per accedere al finanziamento”.

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