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Giurisprudenza

Perfetta continuità normativa tra la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario e le fattispecie incriminatrici previste dal codice della crisi d’impresa

19 Febbraio 2020

Mattia Miglio

Cassazione Penale, Sez. V, 10 dicembre 2019, n. 4772 – Pres. Sabeone, Rel. Scarlini

Di cosa si parla in questo articolo

La presente sentenza fornisce interessanti spunti di riflessione a proposito delle nuove norme incriminatrici previste dal Codice della Crisi di impresa che entreranno in vigore il prossimo 15 agosto.

Questa la vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte: all’odierno imputato veniva contestata la violazione dell’art. 223, comma 2 n. 1, in relazione all’art. 2621 cod.civ., per aver riportato nei bilanci di una Società a responsabilità limitata poi fallita, fatti non corrispondenti al vero, occultando perdite tali da annullare il patrimonio netto e cagionando il dissesto della Società.

In particolare, l’imputato impugnava la sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. di Roma, sull’assunto che l’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza – e, in particolare, del nuovo art. 329 – avrebbe determinato un’ipotesi di abolitio criminis, dovuta alla modifica della legge fallimentare a fondamento della normativa penale.

Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la sentenza – dopo aver rilevato che la nuova normativa non è attualmente in vigore, nei termini poco sopra accennati – precisa subito che “le nuove norme appaiono in perfetta continuità normativa con le precedenti norme contenute nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267” (p. 2).

A sostegno di tale asserzione, la Cassazione afferma che tra la fattispecie ex art 223 l.f. e il nuovo art. 329 non vi è alcuna discontinuità neppure sotto il profilo sanzionatorio; in questo senso, “nelle modifiche introdotte nelle norme civilistiche che presiedono ai presupposti della liquidazione dell’impresa ed alla procedura da seguire, solo in minima parte già entrate in vigore (in applicazione del comma secondo dell’art. 389 del decreto), sostituendo anche al “fallimento” la “liquidazione” della stessa non si ravvisano elementi concreti – e certo non possono esserlo la diversa distribuzione di compiti e poteri del giudice delegato, del curatore, dei creditori e del soggetto interessato e le diverse scansioni processuali – tali da mutare il presupposto, l’ “insolvenza dell’impresa”, su cui si fondano le norme penali, che, difatti, sono rimaste immutate, tranne nell’aggiornamento del lessico dei nuovi presupposti di applicabilità” (pp. 2-3).

Parimenti, non trovano neppure applicazione alla vicenda che ci occupa la circostanza attenuante e la causa di non punibilità previste dal nuovo art. 25, comma 2, in quanto esse sono riconducibili ad un’iniziativa dell’imprenditore prevista dalla nuova disciplina.

 

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