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PEPP: consultazione MEF sullo schema di decreto per l’attuazione

25 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha avviato una consultazione concernente l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

L’obiettivo del Regolamento (UE) 2019/1238 è di consentire ai cittadini dell’UE di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici, denominati “Pan-European Personal Pension Products” (PEPP) caratterizzati, tra l’altro, da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE.

Il Regolamento rientra tra quegli Atti dell’Unione europea che intendono contribuire alla realizzazione dell’Unione dei Mercati dei Capitali, in quanto parte delle risorse raccolte tramite i PEPP potranno essere destinate al finanziamento dell’economia reale, circostanza che potrà essere favorita dall’orizzonte di lungo periodo che contraddistingue il risparmio avente finalità di tipo previdenziale.

La legge n. 53 del 22 aprile 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (articolo 20, legge di delegazione europea 2019-2020) ha quindi delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l’attuazione del Regolamento PEPP.

Tra i contenuti dello schema di decreto legislativo che questo Dipartimento intende sottoporre a consultazione per la valutazione dei destinatari e delle parti interessate, al fine di acquisirne commenti e proposte di modifica, si segnalano in particolare le disposizioni volte:

  • a designare la COVIP quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/1238 in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
  • a prevedere in capo a Banca d’Italia, Consob ed IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse.
  • a disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal Decreto lgs. 252/2005, per le forme pensionistiche individuali.
  • a garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, consentendo di andare incontro alle possibili diverse esigenze dei risparmiatori. Le forme di erogazione della prestazione (in rendita, in capitale, in forma di prelievo e loro combinazione) sono assoggettate a differenti trattamenti fiscali prevedendo, in aderenza a quanto previsto dal criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lett. l), della legge di delegazione europea 2019-2020, un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione.
  • a non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP.

La consultazione avrà termine il 12 marzo 2022.

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