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Pegno mobiliare non possessorio: dall’Agenzia delle Entrate le modalità di versamento dei tributi

11 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento n. 120760/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico relativamente al pegno mobiliare non possessorio nonché per la relativa consultazione.

Il processo di pagamento dei tributi associato all’iscrizione, alla rinnovazione o alla cancellazione di un pegno mobiliare non possessorio o all’annotazione di un evento modificativo del rapporto e della garanzia richiesto al conservatore per l’inserimento nel Registro pegni segue determinati criteri.

In particolare, il pagamento viene effettuato attraverso un conto aperto presso un intermediario della riscossione che sia convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato alla parte interessata o al suo rappresentante legale, il cui mandato deve essere sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati attraverso il relativo codice fiscale.

Al momento della presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto che deve essere addebitato, si devono fornire il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario. Analogamente, il pagamento per la registrazione dell’atto costitutivo del pegno mobiliare non possessorio, dell’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione o dell’atto attestante la vicenda modificativa richiesta per l’annotazione deve essere effettuato attraverso un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato al richiedente o al suo rappresentante legale, dotato di procura sottoscritta digitalmente.

Per quanto riguarda il pagamento dei tributi dovuteiper la consultazione del registro, il processo varia a seconda della tipologia di imposta o diritto.

In particolare, per l’imposta di bollo sui certificati e sulle relative istanze, nonché per i diritti di certificazione, il pagamento avviene attraverso un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato tramite il suo codice fiscale. Durante la presentazione della richiesta, è necessario fornire anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario.

Per quanto riguarda invece i diritti di visura, il pagamento avviene attraverso la piattaforma prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In questo caso, non è necessario aprire un conto presso un intermediario della riscossione, ma si può procedere al pagamento direttamente sulla piattaforma.

Il decreto-legge n. 59 del 2016 ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti delle imprese, con la costituzione del registro informatizzato dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle entrate.

Questo registro consente al pegno di essere opponibile ai terzi e utilizzabile nelle procedure esecutive e concorsuali, dal momento dell’iscrizione.

Il regolamento emanato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, disciplina le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, nonché gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni e le modalità di accesso al registro stesso.

Il decreto stabilisce anche i diritti di visura e di certificato, che devono garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.

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