WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

Patto marciano: in consultazione il decreto attuativo del MEF

23 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo
MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto interministeriale ai sensi del comma 5 dell’art. 120-quinquiesdecies TUB (cosiddetto patto marciano) termine per l’invio delle osservazioni il 5 febbraio 2018.

Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n.72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha provveduto ad inserire, tra l’altro, l’articolo 120-quinquiesdecies (inadempimento del consumatore) nel TUB.

Il comma 5 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d’Italia, siano dettate disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. Tali commi prevedono, in sintesi, che le parti di un contratto di credito, al momento della conclusione dello stesso, in caso di inadempimento del consumatore, possano convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o i proventi della vendita del medesimo bene comportano l’estinzione del debito, con diritto all’eccedenza per il consumatore se il valore dell’immobile o l’ammontare dei proventi è superiore al debito residuo; che il finanziatore non possa condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola e che, qualora il contratto di credito contenga la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente scelto dal consumatore al fine di valutarne la convenienza.

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 5 febbraio 2018.

Di cosa si parla in questo articolo
MEF

WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05

Iscriviti alla nostra Newsletter