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Patente a crediti: indicazioni INL sul regime sanzionatorio

11 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”; la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100; la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente.

La nota considera i casi che consentono di operare nei cantieri anche se non si è in possesso della patente, oppure la stessa sia dotata di meno di 15 crediti:

  • secondo l’art. 27, c. 2, ultimo periodo del D. Lgs. 81/2008, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dall’INL
  • secondo il comma 10 dello stesso articolo, anche se la patente ha un punteggio inferiore a quindici crediti è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

L’INL richiama sul punto la precedente circolare 4/2024, in base alla quale occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso: qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante.

L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L’INL sottolinea che tale eccezione non trova applicazione che per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

In merito alla sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida l’INL evidenzia che tale percentuale va determinata prendendo a riferimento il singolo contratto sottoscritto, contenente il capitolato dei lavori affidati e il costo degli stessi, al netto dell’IVA; qualora non sia stato formalizzato e indicato nel contratto il valore dei lavori, la sanzione viene determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 euro.

Qualora venga riscontrata la mancanza di patente, o sia dotata di crediti inferiori a 15, il personale ispettivo provvede ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informandoli dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

Infine, qualora il committente e il responsabile dei lavori non verifichino il possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (anche nei casi di subappalto) saranno puniti (per i lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro ad euro 2.562,91 euro, soggetta a diffida sia nel caso in cui la mancata verifica riguarda soggetti privi della patente, sia se la mancata verifica riguarda soggetti in possesso di patente, ma con crediti inferiori a 15.

La sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo; tale sanzione non troverà applicazione se, dopo l’affidamento dei lavori, il titolo abilitativo venga meno (per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti al di sotto dei 15 punti).

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